Nella composizione negoziata della crisi d’impresa l’esperto, nominato a seguito dell’istanza presentata dall’imprenditore sulla piattaforma telematica nazionale, costituisce la figura di riferimento della procedura.
Nella composizione negoziata della crisi d’impresa l’esperto, nominato a seguito dell’istanza presentata dall’imprenditore sulla piattaforma telematica nazionale, costituisce la figura di riferimento della procedura.
Dal 15 novembre è operativa la composizione negoziata della crisi, nell’ambito della quale sono a disposizione strumenti pratici per “visitare” l’azienda:
La composizione negoziata della crisi d’impresa è utilizzabile da tutti, quindi assimila dell’imprenditore agricolo agli altri imprenditori.
L’agenzia delle Entrate, di fronte a proposte di soddisfacimento poco invitanti (spesso formulate in contesti liquidatori) sta sostenendo in alcuni casi che la transazione fiscale dovrebbe essere preferibilmente invocata (quanto meno per l’accordo di ristrutturazione), solo in presenza di uno stato di crisi reversibile e della dimostrata capacità dell’impresa di riacquistare redditività attraverso la pianificazione di interventi di natura economica e finanziaria.
In questo video-articolo spieghiamo cos’è e come funziona la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotta il 15/11/21.
Il decreto legge 24 agosto 2021 n.118 sulla crisi d’impresa ha chiarito che la disciplina della transazione fiscale riguarda anche i casi in cui gli enti fiscali e previdenziali boccino la proposta (e non solo quelli in cui manchi il voto).
Imporre accordi al Fisco avendo scheletri nell’armadio non è una buona idea.
La Cassazione ha affermato che anche il fallito può fare l’amministratore di srl, a differenza di quanto avviene per le spa, per le quali il divieto resiste.
La banca risarcisce il fallimento per i danni causati, se il credito concesso ha aggravato il dissesto della società. La Cassazione traccia così il limite tra finanziamento lecito e abusivo.
Secondo la Corte di Appello di Venezia, non si può ricorrere al concordato in continuità quando l’attestazione è poco chiara o incompleta, o quando l’attività della società si trasforma in mera gestione di patrimoni.