Acquisto di beni da aste giudiziarie

Acquisto di beni da aste giudiziarie

Sei una società o un privato e vuoi acquistare immobili alle aste giudiziarie, nonché autoveicoli o altri beni?

Grazie ad oltre quarant’anni di esperienza nel settore giudiziario, lo Studio Passantino è in grado di supportarti nelle burocratiche procedure di acquisto di beni da aste giudiziarie, siano esse relative a beni immobili, autoveicoli, macchinari, attrezzature o qualsiasi altro bene.
Questa tipologia di servizio si affianca all’assistenza legale aste giudiziarie, che può essere fornita da studi di avvocati che collaborano con la nostra realtà.

Un’asta giudiziaria è un procedimento tipico delle procedure esecutive (e concorsuali), mediante il quale si realizza la vendita forzata dei beni di proprietà di un soggetto giuridico, consentendo ai suoi creditori di soddisfarsi sull’eventuale ricavato. Generalmente qualsiasi persona – fisica o giuridica – può acquistare alle aste giudiziarie. Ci sono però alcuni soggetti ai quali, proprio per la particolare posizione che rivestono, è vietato partecipare al procedimento. Il primo di questi soggetti è proprio il debitore esecutato, cui è vietato partecipare all’asta che ha ad oggetto i suoi beni. Il divieto è assoluto e il debitore non può parteciparvi neppure facendosi rappresentare dal coniuge. Per quest’ultimo non vige invece analogo divieto, anche se è coniugato in regime di comunione legale dei beni con l’esecutato. Gli altri soggetti ai quali è vietato partecipare all’acquisto di aste giudiziarie sono quelli indicati all’art. 1471 c.c., ovvero:

  • gli amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province o di altri enti pubblici (ad esempio sindaci, legali rappresentanti di enti pubblici, presidenti di giunte regionali e provinciali), rispetto ai beni che sono stati loro affidati;
  • i pubblici ufficiali (ad esempio notai, avvocati, ufficiali giudiziari, funzionari di cancelleria), rispetto ai beni venduti tramite il loro intervento;
  • i soggetti che, per legge o atto della pubblica autorità, amministrano beni altrui rispetto ai beni stessi (ad esempio i genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli minori o il tutore rispetto ai beni del minore o dell’interdetto);
  • i mandatari rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo che il mandante li abbia espressamente autorizzati o che l’acquisto avvenga a condizioni tali da escludere il conflitto di interessi con il mandante.

Per tali soggetti Il divieto di acquisto è relativo, sussistendo solo rispetto ai beni loro affidati.