Concordato preventivo e altre tipologie di concordato

Concordato preventivo e altre tipologie di concordato

Studio Passantino è stato inserito dalla nota testata giuridica TOP LEGAL nei primi 12 studi d’Italia specializzati nella crisi d’impresa, avendo seguito procedure di concordato preventivo di notevole dimensione e risonanza mediatica.

Il concordato preventivo per evitare all’imprenditore la liquidazione giudiziale

Uno degli strumenti più efficaci che il legislatore ha introdotto per aiutare gli imprenditori che stanno affrontando una crisi finanziaria/reddituale e non sono in grado di far fronte ai debiti, è il concordato preventivo, o concordato. Lo strumento del concordato è disciplinato – nelle sue varie forme – dal codice della crisi di impresa e dell insolvenza e consente all’imprenditore di evitare la liquidazione giudiziale.

Il concordato può essere definito come concordato liquidatorio se consiste essenzialmente nella vendita degli assets aziendali e l’utilizzo del ricavato per soddisfare i creditori, secondo una percentuale che viene stimata nel piano concordatario, e che soggiace a limiti minimi di legge.

Il termine concordato liquidatorio si riferisce quindi, come lo stesso termine suggerisce, ad una procedura di vendita bei beni che presuppone la cessazione dell’attività della società proponente (salvo il caso della continuazione indiretta tramite intervento di una società e stipula di un contratto di affitto d’azienda).

Tuttavia, il concordato preventivo può essere anche attuato da un’azienda che sceglie di continuare direttamente la propria attività senza interrompere la produzione. In tal caso si parla di concordato in continuità e si pone la necessità di redigere un piano industriale veritiero e credibile, che possa convincere i creditori a dare fiducia all’azienda.

In entrambi i casi (sia nel concordato liquidatorio che nel concordato in continuità) le eventuali azioni esecutive ad opera dei creditori vengono interrotte, e questo è un grande vantaggio comune ad entrambe le procedure. Quando una società va in concordato preventivo, entra dunque in una sorta di “area protetta” dove non può essere soggetta a pignoramenti o altre azioni aggressive da parte dei creditori più agguerriti.

Un’altra caratteristica fondamentale del concordato è che esso dev’essere sottoposto a votazione da parte dei creditori, in quanto consiste in una proposta che il debitore formula agli stessi, e che dunque viene – come suggerisce la parola stessa – “concordata” con i creditori.

Se la votazione ha esito favorevole, il concordato preventivo viene omologato dal competente Tribunale e questo rappresenta un importante traguardo per il buon esito della procedura.

Il piano di concordato preventivo può inoltre contenere la cosiddetta transazione fiscale che consente di definire i debiti erariali attraverso una proposta, oppure di “imporla” a Fisco e INPS (per mano del Giudice) qualora tali enti manifestino un comportamento palesemente non collaborativo o ostruzionistico.

Dopo l’omologa, ovviamente il piano concordatario deve essere eseguito nei tempi e nei modi previsti dal piano.

Esistono infine altre forme di concordato, che consistono anch’esse in stralci debitori:

Le procedure di concordato possono essere proposte dall’imprenditore in crisi, oppure da un terzo soggetto che garantisce ai creditori il pagamento di una certa somma. In tal caso, questo terzo soggetto prende il nome di assuntore.

Il piano di concordato necessità di essere accompagnato – per legge – da un’attestazione redatta da professionista indipendente avente ad oggetto la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.