Una sola procedura per le grandi imprese insolventi
Posti di lavoro,
indotto, e continuità più facili da salvaguardare. L’amministrazione
straordinaria subisce un restyling. Non più
diverse procedure, ma una sola. Con riferimento ai requisiti
dimensionali dell’impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il
numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di
contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre
il concetto di «grande impresa», è ancorato non al solo numero degli occupati,
ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi
tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio
economico delle attività imprenditoriali è stata introdotta l’esigenza di
salvaguardia della continuità produttiva e dell’occupazione diretta e
indiretta. La competenza sulla procedura è affidata alle sezioni specializzate
in materia d’impresa ed è prevista l’applicazione di misure protettive analoghe
a quelle stabilite dalla Legge fallimentare per il concordato preventivo, a
decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di
accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura. Durante la
procedura di concordato preventivo, e in prospettiva quindi
nell’amministrazione straordinaria, il debitore conserva la gestione dei suoi
beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;
dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al
momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa
definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di
nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore. Il provvedimento prevede poi l’istituzione, presso il Mise, dell’albo
dei commissari straordinari per l’amministrazione delle grandi imprese in stato
di insolvenza, per l’iscrizione sono predeterminati i requisiti di
indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. Con le ultime
modifiche è stata aggiunta la possibilità di inserire nell’albo i dottori
commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, con specifica
esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa ed è stata
previsto un obbligo di aggiornamento con cadenza almeno triennale dell’albo
stesso.
Fonte: sole24ore 21 Ottobre 2021
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