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Una sola procedura per le grandi imprese insolventi

Posti di lavoro, indotto, e continuità più facili da salvaguardare. L’amministrazione straordinaria subisce un restyling. Non più  diverse procedure, ma una sola. Con riferimento ai requisiti dimensionali dell’impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre il concetto di «grande impresa», è ancorato non al solo numero degli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata introdotta l’esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell’occupazione diretta e indiretta. La competenza sulla procedura è affidata alle sezioni specializzate in materia d’impresa ed è prevista l’applicazione di misure protettive analoghe a quelle stabilite dalla Legge fallimentare per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura. Durante la procedura di concordato preventivo, e in prospettiva quindi nell’amministrazione straordinaria, il debitore conserva la gestione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il provvedimento prevede poi l’istituzione, presso il Mise, dell’albo dei commissari straordinari per l’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l’iscrizione sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. Con le ultime modifiche è stata aggiunta la possibilità di inserire nell’albo i dottori commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa ed è stata previsto un obbligo di aggiornamento con cadenza almeno triennale dell’albo stesso.

Fonte: sole24ore 21 Ottobre 2021

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