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Gruppi di imprese: un unico percorso di uscita dalla crisi

Il decreto legge 118/2021 disciplina l’accesso dei gruppi di imprese alla nuova procedura di composizione negoziata delle crisi d’impresa introdotta dallo stesso decreto. In tale nuovo percorso di emersione volontario e stragiudiziale giudicato maggiormente in grado di far fronte alla situazione emergenziale, è stata prevista una disciplina ad hoc per i gruppi di imprese.

La ragione è abbastanza chiara. In futuro, il Codice della crisi consentirà ai gruppi di presentare un unico piano di risanamento o un’unica proposta di concordato o un unico accordo di ristrutturazione. In attesa che entri in vigore, il Dl ha voluto riempire un vuoto normativo colmato solo in parte dalla giurisprudenza, permettendo ai gruppi di accedere quanto meno alla nuova procedura di composizione negoziata.

In base alla nuova norma, costituisce gruppo di imprese l’insieme delle società, delle imprese e degli enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che esercitano o sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente, o di una persona fisica. Salvo prova contraria, si presume che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo venga esercitata: dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci; dalla società o dall’ente che controlla le altre imprese direttamente o indirettamente anche nei casi di controllo congiunto.

Ci sarà un unico esperto che seguirà tutte le imprese coinvolte nella procedura.

L’istanza è presentata telematicamente alla camera di commercio competente da parte di tutte le imprese del gruppo che si trovano in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Le imprese del gruppo che non versano in condizioni di crisi o insolvenza possono (anche su invito dell’esperto) partecipare alle trattative con i creditori.

Le imprese possono siglare in via unitaria i contratti con i creditori previsti dall’articolo 11, comma 1 (rateazione del debito, convenzione moratoria, piano di risanamento). In modo separato possono accedere a tutte le possibilità dell’articolo 11che include anche: accordo di ristrutturazione, concordato semplificato per liquidazione, piano attestato di risanamento e classiche procedure concorsuali

Fonte: sole24ore 08 Novembre 2021

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