Gruppi di imprese: un unico percorso di uscita dalla crisi
Il decreto legge
118/2021 disciplina l’accesso dei gruppi di imprese alla nuova procedura di
composizione negoziata delle crisi d’impresa introdotta dallo stesso decreto.
In tale nuovo percorso di emersione volontario e stragiudiziale giudicato
maggiormente in grado di far fronte alla situazione emergenziale, è stata
prevista una disciplina ad hoc per i gruppi di imprese.
La ragione è
abbastanza chiara. In futuro, il Codice della crisi consentirà ai gruppi di
presentare un unico piano di risanamento o un’unica proposta di concordato o un
unico accordo di ristrutturazione. In attesa che entri in vigore, il Dl ha
voluto riempire un vuoto normativo colmato solo in parte dalla giurisprudenza,
permettendo ai gruppi di accedere quanto meno alla nuova procedura di
composizione negoziata.
In base alla
nuova norma, costituisce gruppo di imprese l’insieme delle società, delle
imprese e degli enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che esercitano
o sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente,
o di una persona fisica. Salvo prova contraria, si presume che l’attività di
direzione e coordinamento delle società del gruppo venga esercitata: dalla
società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci; dalla società o
dall’ente che controlla le altre imprese direttamente o indirettamente anche
nei casi di controllo congiunto.
Ci sarà un unico
esperto che seguirà tutte le imprese coinvolte nella procedura.
L’istanza è
presentata telematicamente alla camera di commercio competente da parte di
tutte le imprese del gruppo che si trovano in condizioni di squilibrio tali da
rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Le imprese del gruppo che non
versano in condizioni di crisi o insolvenza possono (anche su invito
dell’esperto) partecipare alle trattative con i creditori.
Le imprese
possono siglare in via unitaria i contratti con i creditori previsti
dall’articolo 11, comma 1 (rateazione del debito, convenzione moratoria, piano
di risanamento). In modo separato possono accedere a tutte le possibilità
dell’articolo 11che include anche: accordo di ristrutturazione, concordato
semplificato per liquidazione, piano attestato di risanamento e classiche
procedure concorsuali
Fonte: sole24ore 08 Novembre 2021
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