L’accordo di ristrutturazione non blocca il bonus investimenti
Via libera al
credito d’imposta su investimenti , formazione, e ricerca e sviluppo anche in
presenza di accordo 182-bis. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate precisando
che l’accordo 182bis non ha finalità di liquidazione.
In merito alle
cause ostative alla fruizione del credito legate alla situazione di insolvenza
del beneficiario, l’Agenzia precisa che non rientra nei casi impeditivi la
stipula, in anni precedenti all’investimento, di un accordo di ristrutturazione
omologato in base all’articolo 182-bis della legge fallimentare, a cui la
società istante sta dando esecuzione proseguendo la attività aziendale. Infatti
la legge, oltre alle procedure concorsuali maggiori, elenca, tra le cause
ostative, il solo concordato preventivo senza continuità aziendale. E’ chiara
dunque la volontà del legislatore di escludere dalla agevolazione solamente le
imprese assoggettate a procedure con finalità liquidatoria. L’accordo 182-bis,
a parere dell’Agenzia, non ha finalità liquidatoria e consente all’impresa di
far fronte a uno stato di difficoltà riportando l’attività ad una condizione di
normalità.
Fonte: sole24ore 19 Ottobre 2021
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