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L’accordo di ristrutturazione non blocca il bonus investimenti

Via libera al credito d’imposta su investimenti , formazione, e ricerca e sviluppo anche in presenza di accordo 182-bis. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate precisando che l’accordo 182bis non ha finalità di liquidazione.

In merito alle cause ostative alla fruizione del credito legate alla situazione di insolvenza del beneficiario, l’Agenzia precisa che non rientra nei casi impeditivi la stipula, in anni precedenti all’investimento, di un accordo di ristrutturazione omologato in base all’articolo 182-bis della legge fallimentare, a cui la società istante sta dando esecuzione proseguendo la attività aziendale. Infatti la legge, oltre alle procedure concorsuali maggiori, elenca, tra le cause ostative, il solo concordato preventivo senza continuità aziendale. E’ chiara dunque la volontà del legislatore di escludere dalla agevolazione solamente le imprese assoggettate a procedure con finalità liquidatoria. L’accordo 182-bis, a parere dell’Agenzia, non ha finalità liquidatoria e consente all’impresa di far fronte a uno stato di difficoltà riportando l’attività ad una condizione di normalità.

Fonte: sole24ore 19 Ottobre 2021

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