Il delicato compito del revisore nella composizione negoziata
Per il revisore
diventa più complicato verificare la continuità aziendale quando interviene la
composizione negoziata. Il revisore Deve infatti prendersi la responsabilità di
valutare e giudicare la capacità di prosecuzione dell’azienda per almeno 12
mesi. In particolare deve valutare il momento in cui la condizione di
squilibrio patrimoniale e finanziario sia resa evidente dalla richiesta di
nomina dell’esperto da parte della società, per la composizione negoziata della
crisi. Deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per
giudicare della ragionevole capacità dell’impresa di proseguire nella gestione,
almeno nei successivi dodici mesi. Dalla convinzione acquisita discenderà la
valutazione sulla adeguatezza dei principi di redazione del bilancio adottati, di
funzionamento o liquidatori. Saranno essenzialmente tre le circostanze
possibili, legate allo sviluppo della negoziazione rispetto alla data d
chiusura del bilancio.
1 Composizione
negoziata che si esaurisce prima della data di chiusura dell’esercizio. In
questo caso la dotazione di informazioni per il revisore sarà massima. Quando
eseguirà le procedure di validità sul progetto di bilancio saprà come il
tentativo di composizione si è concluso. Le misure adottate dalla società
saranno quindi chiare e valutabili, gli elementi probatori consistenti, ed il
giudizio del revisore consapevole. La continuità sarà verificata se l’esito
della composizione dà origine ad un contratto con i creditori, ad una convenzione
di moratoria o ad un accordo che esenta da revocatoria (articolo 67, comma
terzo, lettera d), legge fallimentare) o ad un vero e proprio piano attestato.
Al contrario non vi sarà continuità in caso di accesso ad una procedura
concorsuale o ad uno strumento risolutivo della crisi che presuppongano la
liquidazione del patrimonio.
2 Esercizio che
si chiuda nel corso delle trattative . In questa circostanza, al momento delle
verifiche l’esito della composizione non è noto. Lo scambio di informazioni tra
revisore, società ed esperto è quindi determinante, e deve consentire di
apprezzare le probabilità di successo del tentativo. Dovrà valutarsi se
ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto che
consentano il ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio,
permettendo così l’acquisizione di informazioni più precise.
3 Tentativo di
composizione attivato o preannunciato nel corso delle verifiche sul bilancio. È
la condizione più difficile che peggiora se il tentativo di composizione si è
concluso con relazione negativa dell’esperto senza ulteriori iniziative della
società. Per il revisore, l’incertezza sarà massima, e non rimarrà che valutare
prudentemente la relazione dell’esperto e le informazioni provenienti dall’organo
amministrativo, e calibrare quindi il giudizio sul bilancio nel rispetto del
principio di revisione Isa Italia 570.
Fonte: sole24ore 18 Ottobre 2021
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