La qualifica di Onlus non salva dal fallimento
La qualifica di
Onlus non salva la cooperativa dal fallimento. La Cassazione ha respinto il
ricorso di una cooperativa che aveva l’appalto per una serie di servizi a
strutture sanitarie per anziani, gestite da una Srl. Proprio su istanza di
quest’ultima società creditrice, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento
della Onlus. I giudici avevano considerato la cooperativa un imprenditore
commerciale e bollato come non vincolante il parere del ministero dello Sviluppo
economico, secondo il quale la Onlus non poteva fallire. La cooperativa aveva
richiamato l’articolo 10 del Dlgs 460/97 sulla disciplina fiscale degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Norma
che consente di perseguire lo scopo sociale mutualistico anche con attività
tipicamente di contenuto economico svolte a favore di terzi. Casi in cui le
Onlus insolventi soggette alla liquidazione coatta amministrativa e non al
fallimento. La Cassazione estende invece alle Onlus la nozione di imprenditore
commerciale fallibile, già stabilita per imprese consorziate, associazioni e
fondazioni. Principi che si adattano ad una società cooperativa sociale che
svolga attività commerciale, secondo criteri di economicità. Per i giudici è
irrilevante la qualifica di Onlus, attribuita in base al Dlgs 460/1997,
articolo 10. Una norma speciale di carattere fiscale che non integra il Codice
civile (articolo 2545-terdecies). Quanto al dissenso del Mise, la Cassazione
precisa che «l’accertamento della natura commerciale dell’attività svolta da
una cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità al fallimento,
compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri
e gli atti adottati dal ministero dello Sviluppo economico nell’esercizio dei
poteri di vigilanza attribuiti dalla legge».
Fonte: sole24ore 21 Ottobre 2021
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