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L’organo di controllo può sollecitare la composizione negoziata

Pubblicato ieri dalla Fondazione nazionale dei commercialisti il documento di ricerca «Il d.l. n. 118/2021 – Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo». Dopo aver effettuato un generale inquadramento delle novità, il documento si sofferma sul ruolo e sulle responsabilità dell’organo di controllo il quale, nonostante il rinvio dell’entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato a effettuare la segnalazione all’organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative per la composizione negoziata. In particolare il documento si sofferma sul ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata. Tale procedura, infatti, si avvia su impulso dell’imprenditore ma, nelle società di capitali, potrebbe avere impulso dall’organo di controllo che segnala all’amministratore l’esistenza dei presupposti (anche alla luce degli indici individuati negli schemi di verbali del collegio riportati sul sito del CNDCEC) per la presentazione della istanza. Tale segnalazione non rappresenta una novità, potendosi ascrivere nell’ambito dei tradizionali compiti dell’organo di controllo. La norma fa riferimento al solo organo di controllo e non anche al revisore esterno. La segnalazione si esaurisce nella sfera interna della società e alla stessa deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte dagli amministratori e sull’andamento delle trattative. Tali attività, e ancor prima la tempestività della segnalazione, costituiranno elementi rilevanti che il giudice dovrà necessariamente considerare nel valutare la responsabilità ex articolo 2407 del Codice civile.

Fonte: sole24ore 05 Novembre 2021

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