L’organo di controllo può sollecitare la composizione negoziata
Pubblicato ieri
dalla Fondazione nazionale dei commercialisti il documento di ricerca «Il d.l.
n. 118/2021 – Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento
aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo». Dopo aver effettuato un generale
inquadramento delle novità, il documento si sofferma sul ruolo e sulle
responsabilità dell’organo di controllo il quale, nonostante il rinvio
dell’entrata in vigore delle procedure di allerta, è chiamato a effettuare la
segnalazione all’organo di amministrazione e a vigilare durante le trattative
per la composizione negoziata. In particolare il documento si sofferma sul
ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata. Tale procedura,
infatti, si avvia su impulso dell’imprenditore ma, nelle società di capitali,
potrebbe avere impulso dall’organo di controllo che segnala all’amministratore
l’esistenza dei presupposti (anche alla luce degli indici individuati negli
schemi di verbali del collegio riportati sul sito del CNDCEC) per la
presentazione della istanza. Tale segnalazione non rappresenta una novità,
potendosi ascrivere nell’ambito dei tradizionali compiti dell’organo di
controllo. La norma fa riferimento al solo organo di controllo e non anche al
revisore esterno. La segnalazione si esaurisce nella sfera interna della
società e alla stessa deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte
dagli amministratori e sull’andamento delle trattative. Tali attività, e ancor
prima la tempestività della segnalazione, costituiranno elementi rilevanti che
il giudice dovrà necessariamente considerare nel valutare la responsabilità ex
articolo 2407 del Codice civile.
Fonte: sole24ore 05 Novembre 2021
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