Secondo un orientamento della CTR Sicilia del settembre 2022, in caso di estinzione della società e di cancellazione della stessa, i soci rispondono delle obbligazioni sociali (tra cui anche di debiti erariali) nel limite delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, salvo il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali (ad esempio tramite fidejussione).