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Doveri degli amministratori se l’azienda è in cattive acque: cosa cambia ?

Il Nuovo Codice della Crisi accentua i doveri degli amministratori di attivare tempestivamente gli strumenti di contrasto alla crisi e, prima ancora, di predisporre assetti adeguati per percepire i segnali di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Tali assetti vanno parametrati alla natura e alla dimensione dell’impresa, e viene lasciato agli amministratori la facoltà di predisporli in modo adeguato e ragionevole, con margini di discrezionalità tecnica.

Parimenti, vengono accentuati i doveri dei sindaci di verificare, a monte, che gli assetti siano stati approntati sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e, a valle, l’emergere di indicatori di quella situazione di squilibrio che costituisce il presupposto per l’avvio della composizione negoziata.

E i tempi per contrastare la crisi sono più ristretti. Lo si nota dalla durata massima delle misure protettive (12 mesi) e dal termine entro il quale gli amministratori devono riscontrare la segnalazione dei sindaci (30 giorni).

Attenzione però che né la segnalazione dei sindaci nè le comunicazioni che alcuni enti pubblici sono tenuti a effettuare al superamento delle soglie indicate dalla legge, implicano alcun automatismo, ma rimettono l’apprezzamento di tali circostanze agli amministratori.

Questo vuol dire che saranno gli amministratori a dover verificare se gli elementi critici rappresentati dai sindaci nella loro segnalazione o la rilevata esposizione erariale o contributiva costituiscano effettivamente segnali di allerta che impongono di adottare gli strumenti di regolazione della crisi o comunque di avviare il percorso di “trattativa rafforzata” offerto dalla composizione negoziata.

Quindi la “nuova” funzione assegnata all’organo di controllo (e, in misura minore, ai revisori) dalla nuova disciplina non determina un’alterazione del principio che riserva alla paternità esclusiva degli amministratori le decisioni gestorie relativamente alle misure da adottare per superare la crisi.  In parole povere, il “timone della nave” e dunque la responsabilità dell’andamento aziendale restano ben saldi in mano agli amministratori.

La nuova norma favorisce dialogo e collaborazione tra amministratori e sindaci ma non sovrappone piani che devono rimanere distinti quanto a rispettive funzioni e responsabilità.

Secondo il Nuovo Codice un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile impone quindi un adeguato flusso informativo verso il collegio sindacale, senza che vi sia un set informativo speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il consiglio di amministrazione.


Fonte: sole24ore 22/11/2022

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