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Concordato minore: breve guida alle novità

Tabella dei Contenuti

Dall’accordo coi creditori al concordato minore

Il concordato minore consente all’imprenditore sotto-soglia, al professionista, o alla società agricola, di formulare ai creditori una proposta da porre in votazione.

La proposta, se votata favorevolmente, omologata al giudice, e correttamente eseguita, determina il saldo e stralcio delle posizioni, con un conseguente effetto di esdebitazione.

Prima dell’avvento del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nel Luglio 2022, esisteva una procedura (accordo coi creditori legge 3/2012) dalle caratteristiche molto simili.

Possiamo dunque dire che il concordato minore è il “successore” dell’accordo con i creditori previsto dalla precedente normativa.

In questo articolo riepiloghiamo le novità apportate dal Codice della crisi, esaminando ciascuno degli articoli riguardanti il concordato minore.

Tali novità fanno parte delle numerose modifiche (sia terminologiche che sostanziali) apportate dal Nuovo Codice alle procedure di sovraindebitamento, alcune delle quali già anticipate dal DL Ristori del dicembre 2020.

A chi si applica il concordato minore (art 74 ccii)

Il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa).

Ne consegue che chi è consumatore non può accedere al concordato minore, perché manca del requisito soggettivo. E questa è una grossa novità.

Infatti, mentre fino al 15 luglio 2022 il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di composizione e il piano del consumatore, dal 15 luglio in poi può utilizzare solo l’ iter della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Per saperne di più sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore leggi l’articolo del nostro blog https://www.studiopassantino.it/ristrutturazione-debiti-consumatore-codice-crisi/

Il requisito della continuità aziendale o professionale (art 74 ccii)

Di regola il concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o professionale.

La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Viene quindi “scoraggiato” il concordato liquidatorio introducendo un vincolo che, invece, il vecchio accordo coi creditori non prevedeva.

In effetti, anche per gli imprenditori sopra soglia, il codice della crisi ha disincentivato l’utilizzo del concordato preventivo liquidatorio, rendendolo più oneroso.

Come deve essere il contenuto della proposta (art 74 ccii)

Fatta salva la prosecuzione dell’attività, il contenuto della proposta di concordato minore è libero (e questo rappresenta una forte agevolazione).

La proposta deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

È possibile la suddivisione dei creditori in classi, che diventa obbligatoria per i titolari di garanzie prestate da terzi.

Si possono pagare parzialmente i creditori privilegiati (art 75 ccii)

Nel concordato minore, come nell’accordo di composizione, è prevista la possibilità di falcidiare le poste assistite da privilegio, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile nella liquidazione.

Si può mantenere il mutuo dell’immobile (art 75 ccii)

Nella continuità, è ammesso il rimborso ai termini convenuti delle rate a scadere del mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali.

Nella maggior parte dei casi, si tratta del mutuo ipotecario sull’immobile sede dell’attività principale del debitore.

Tuttavia, affinchè ciò sia possibile, al momento della domanda le rate pregresse devono risultare pagate, oppure il giudice deve avere autorizzato il pagamento dello scaduto.

L’organismo di composizione della crisi deve inoltre attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione.

In altre parole, va attestato che – mantenendo in essere il mutuo e non vendendo l’immobile – non vi è alcuna lesione dei diritti degli altri creditori.

Non ci sono obblighi di pagamento a favore di certi creditori (art 75 ccii)

Diversamente da altre procedure, il concordato minore non prevede la necessità di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili.

Questo perché il concordato minore si basa essenzialmente su una contrattazione tra debitore e creditori, e l’ intervento del giudice è abbastanza marginale.

Per la stessa ragione, non è previsto il limite annuale di moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da prelazione su beni non destinati alla cessione.

In altre parole, tali creditori potranno essere pagati quando e come vorrà il debitore, sempre che tali condizioni siano concordate e accettate dai creditori.

Requisiti oggettivi per accedere al concordato minore (art 77 ccii)

Oltre ad essere imprenditore o professionista (requisito soggettivo), per accedere al concordato minore sono necessari anche un paio di requisiti “oggettivi”.

Il primo è non aver già profittato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti o per 2 volte in qualsiasi tempo.

Il secondo è non avere commesso atti in frode ai creditori.

Misure protettive e Commissario Giudiziale (art 78 ccii)

Le misure protettive prima erano “automatiche”, mentre ora sono a richiesta del debitore.

La figura del Commissario Giudiziale prima non era prevista, mentre ora è prevista, a determinate condizioni.

Tale ultimo aspetto desta qualche perplessità in quanto il Commissario Giudiziale potrebbe “sovrapporsi” al ruolo dell’OCC con aggravio di tempi e costi per la procedura.

Le maggioranze di approvazione diventano più leggere (art 79 ccii)

La maggioranza richiesta per l’approvazione prima era il 60% , adesso è il 50%.

Qualora un creditore pesi più del 50% nella votazione, vi è la necessità anche di maggioranza “per teste”.

E’ possibile esdebitare anche i coobbligati (art 79 ccii)

I diritti dei creditori verso i coobbligati smettono di essere “intoccabili”. Prima dell’avvento del nuovo Codice, infatti, tali diritti non erano pregiudicati.

Adesso la formulazione della norma è diversa: i diritti dei creditori verso i coobbligati non sono pregiudicati, “salvo che sia previsto diversamente”.

La formulazione della norma lascia dunque intendere che la proposta possa prevedere anche il trattamento di tali diritti.

Punizione per i creditori che causano o aggravano l’indebitamento (art 80 ccii)

I limiti posti al creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento subiscono delle modifiche, ma rimane l’intento punitivo.

Prima tali creditori non potevano opporsi all’omologazione, ed erano dunque “inermi” di fronte al volere del giudice.

Con la nuova norma, tali creditori non possono contestare la convenienza della proposta.

Cram down del giudice per i debiti erariali (art 80 ccii)

Un’altra novità è che il giudice può sindacare la fattibilità economica del piano, mentre prima tale giudizio era lasciato solamente ai creditori.

Qualora il giudice reputi il piano economicamente fattibile, ma il Fisco o l’INPS neghino l’assenso, il giudice può omologarlo ugualmente, esercitando il c.d. cram down.

Tuttavia, per fare questo è necessario dimostrare che la soddisfazione per gli Enti è pari o superiore a quella che si avrebbe in un ipotetico scenario liquidatorio.

Il compenso dell’OCC è deciso dal giudice (art 81 ccii)

Il compenso all’OCC è oggetto di liquidazione da parte del Giudice tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore.

Nella precedente normativa il compenso OCC veniva quantificato (spesso già corrisposto) in sede di predisposizione del piano, e l’intervento del giudice era quindi marginale.

Chi può trasformare il concordato minore in liquidazione controllata (art 83 ccii)

La conversione in procedura di liquidazione controllata non è automatica, ma avviene su istanza del debitore, dei creditori o del PM, anche se vi sono atti in frode.

In tal caso, la continuità aziendale o professionale sarà possibile solamente tramite il meccanismo dell’affitto d’azienda.

Per saperne di più sulla liquidazione controllata del sovra-indebitato leggi l’articolo del nostro blog https://www.studiopassantino.it/liquidazione-controllata-codice-crisi-sovraindebitamento/

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