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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: tutte le novità

Cosa è la ristrutturazione dei debiti del consumatore ?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una delle tre procedure di sovraindebitamento introdotte nel Luglio 2022 dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ccii).

E’ disciplinata dall’art. 67 e seguenti del Codice della crisi.

Lo scopo di tale procedura è risolvere le situazioni debitorie dei privati (in gergo “consumatori”) cioè coloro che non sono imprenditori né lavoratori autonomi.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ha sostituito il piano del consumatore previsto dalla vecchia legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi.

Cosa significa consumatore e quali sono i requisiti ?

Consumatore è colui che non agisce quale imprenditore o lavoratore autonomo (professionista).

Si tratta di una definizione “nuova” rispetto alla vecchia legge 3/2012 (che definiva “consumatore” chi non aveva debiti di origine imprenditoriale).

Ciò vuol dire che – ai fini della definizione di consumatore – pare non conti più l’origine dei debiti, bensì l’attività svolta attualmente (art 2 codice della crisi).

Ad esempio, un ex imprenditore, attualmente lavoratore dipendente, ma con debiti pregressi di natura imprenditoriale (o mista) potrebbe ora accedere alla ristrutturazione debiti del consumatore.

La ristrutturazione debiti del consumatore può essere familiare?

La risposta è affermativa. Negli ultimi anni vi sono state numerose sentenze di Tribunali che hanno accettato procedure in cui erano coinvolti più membri di una stessa famiglia.

Tale prassi è stata poi recepita dal nostro Legislatore all’interno della normativa.

Il Codice della crisi prevede quindi che anche più membri di una stessa famiglia (biologica o di fatto) possano accedere ad una ristrutturazione del debito del consumatore (art 66).

Attenzione! La procedura familiare è possibile solo se i membri sono tutti consumatori, cioè non imprenditori né professionisti.

Come funziona la ristrutturazione del debito di un consumatore ?

“Ristrutturare i debiti” significa ricondurli ad un livello che – per la situazione patrimoniale, economica, e finanziaria del consumatore – sia sopportabile.

Per fare ciò è necessario acquisire documentazione completa, elaborarla, e redigere un piano di ristrutturazione del debito.

Il piano viene redatto con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (cosiddetto OCC) il quale ha il compito di nominare un professionista che assista e tuteli il consumatore.

Dove si presenta il piano? Presso il Tribunale territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del consumatore.

La valutazione se sia opportuno o meno ristrutturare i debiti viene svolta esclusivamente dal Tribunale.

In altre parole, per l’ammissibilità del piano al giudice spetta il compito di dare il “semaforo verde”.

Il piano in genere prevede il pagamento graduale dei creditori, in un arco di tempo pluriennale, e in una misura che sia sostenibile per il nucleo familiare.

Ad ogni modo, non esiste una regola fissa o una formula prestabilita: come redigere il piano è una scelta del debitore consumatore e dell’OCC.

Quali sono le differenze tra la ristrutturazione debiti del consumatore e la liquidazione controllata del sovraindebitato ?

In genere, la ristrutturazione dei debiti del consumatore viene scelta quando il debitore non è disposto a vendere tutti i suoi beni per risolvere la situazione debitoria.

Infatti, nella ristrutturazione debiti del consumatore non vi è l’obbligo di liquidare tutti i beni.

Inoltre, anche il meccanismo di esdebitazione funziona in maniera diversa.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’esdebitazione è connessa:

  • al fatto che il piano sia omologato dal giudice
  • alla sua corretta esecuzione da parte del consumatore.

Nella liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) l’esdebitazione è valutata dal giudice alla fine della procedura, e “scatta” di diritto decorsi 3 anni dall’inizio della procedura.

Per ulteriori informazioni sulla liquidazione controllata, leggi:

la breve guida del nostro blog https://www.studiopassantino.it/liquidazione-controllata-codice-crisi-sovraindebitamento/

il video-articolo sull’esdebitazione più rapida https://www.studiopassantino.it/esdebitazione-codice-crisi/

Che differenza c’è tra la ristrutturazione debiti del consumatore e il concordato minore ?

La differenza è notevole, in quanto il concordato minore (ex accordo coi creditori) è una procedura principalmente negoziale.

Cosa prevede il concordato minore ? Prevede che il debitore formuli ai creditori una proposta, che potrà essere accettata o rifiutata.

Nel concordato minore l’esdebitazione è quindi legata al fatto che i creditori votino favorevolmente tale proposta, e che il giudice ritenga corretta la procedura di consultazione e votazione.

La ristrutturazione del debito di un consumatore è profondamente diversa, poiché i creditori non vengono minimamente interpellati, e l’omologa dipende al 100% dal giudice.

Per ulteriori informazioni sul concordato minore, leggi il video-articolo del nostro blog https://www.studiopassantino.it/concordato-minore-codice-crisi/  

Quanto dura una ristrutturazione dei debiti del consumatore ?

Partiamo subito col dire che la norma non prevede una durata minima o massima, quindi tale scelta è rimessa al debitore consumatore e all’OCC.

In genere, anche se non è prevista una durata minima di legge, spesso la ristrutturazione del debito di un privato comporta tempistiche pluriennali.

Vi è infatti la necessità di accumulare una provvista liquida che consenta di soddisfare i creditori in una misura che il giudice reputi ragionevole.

La durata della procedura è uno dei fattori che influenza la decisione del giudice se omologare o meno il piano.

E’ quindi opportuno scegliere una durata che non sia troppo lunga, ma che al tempo stesso offra ai creditori una soddisfazione simile a quella che si avrebbe in caso di liquidazione di tutti i beni.

Quanto costa fare una ristrutturazione dei debiti del consumatore?

I costi che bisogna considerare sono quelli legati all’Organismo di composizione della crisi (OCC), la cui remunerazione è stabilita da precisi parametri ministeriali.

In genere, il debitore deve subito provvedere a pagare un acconto pari al 20% del compenso previsto per l’OCC, mentre la restante parte potrà essere pagata in corso di procedura.

La suddetta condizione dipende comunque dal regolamento dell’OCC, che può variare da Organismo a Organismo.

Inoltre, qualora il Tribunale nomini un Liquidatore, il piano dovrà tenere conto anche del suo compenso, che verrà liquidato dal Giudice in base ai parametri ministeriali.

Un’ulteriore costo (facoltativo) è quello dell’advisor di cui il debitore consumatore intende avvalersi per:

  • stesura preventiva della bozza di piano
  • raccolta dei documenti
  • interlocuzione con l’OCC e con il Tribunale
  • assistenza durante tutta la procedura

Qual è il ruolo dell’OCC e a cosa serve la sua relazione ?

Le due domande più frequenti che vengono poste sono:

  • come fare un piano di ristrutturazione debiti del consumatore
  • chi deve redigere tale piano

Per effettuare la ristrutturazione del debiti del consumatore è necessaria l’assistenza di un OCC, o in sua mancanza, di un professionista appositamente nominato dal Tribunale (art 68 ccii).

L’OCC deve rilasciare una relazione i cui contenuti sono disciplinati dalla norma (art 68 ccii) ma che rispetto al passato si sono fatti meno stringenti.

In particolare, la relazione non deve più essere “particolareggiata”, e non deve più confermare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (enorme agevolazione!).

In compenso, l’art. 68 prevede che la relazione dell’OCC debba indicare:

  • i costi della procedura
  • l’analisi del merito creditizio (cioè se gli istituti di credito siano stati prudenti nel prestare denaro al debitore consumatore, oppure se abbiano agito “imprudentemente”)

Come redigere un piano di ristrutturazione debiti del consumatore (durata, modalità, etc…) è comunque una scelta che dipende dal debitore, dal suo eventuale consulente, e dal professionista OCC.

Nei formulari giuridici specializzati è possibile trovare vari fac simile che però hanno una utilità limitata, in quanto vanno sempre modificati a fondo per adattarli al caso specifico.

Cosa prevede la ristrutturazione debiti del consumatore in merito alla prima casa?

Questo è uno degli aspetti più importanti e rivoluzionari della nuova norma, in senso favorevole al debitore.

L’art. 67 del Codice della crisi prevede la possibilità di mantenere la prima casa e il relativo contratto di mutuo ipotecario (qualora ancora in essere).

Nel vigore della vecchia normativa, ciò che rendeva poco appetibile un piano del consumatore era proprio l’impossibilità di mantenere il bene più prezioso per la famiglia, ovvero la prima casa.

Cosa prevede la ristrutturazione debiti del consumatore in merito ai contratti di cessione del quinto ?

Questa è un’altra modifica in cui il Legislatore è intervenuto decisamente a favore del debitore consumatore.

L’art. 67 del codice della crisi prevede che sia possibile interrompere i contratti di cessione del quinto, spesso problematici in quanto “erodono” la busta paga. 

Tale previsione normativa era stata preceduta da una giurisprudenza tendenzialmente “a favore” dell’interruzione contrattuale.

Questo è probabilmente il motivo che ha indotto il Legislatore ad intervenire apportando tale modifica alla norma.

Che succede se la ristrutturazione debiti del consumatore viene contestata dai creditori ?

La nuova norma prevede che i creditori possano ovviamente avanzare contestazioni sul piano davanti al giudice (art 70 ccii).

In quel caso il giudice potrà comunque omologare il piano (sostanzialmente ignorando la contestazione).

Affinchè ciò avvenga, è però necessario dimostrare al giudice che la soddisfazione offerta ai creditori è uguale o migliore rispetto a quella che si avrebbe in uno scenario di liquidazione.

Ecco perché è importante che il piano sia ragionevole sia in termini di durata che in termini di quantum offerto ai creditori.

Ci possono essere problemi se l’Agenzia Entrate o l’INPS contestano il piano?

No, nessun problema. Gli enti pubblici rientrano tra la contestazioni descritte al paragrafo precedente.

Sarà quindi possibile che il giudice “bypassi” la contestazione di Agenzia Entrate o INPS qualora ritenga che tali enti vengano soddisfatti in maniera sufficiente dal piano.

Sostanzialmente stiamo parlando di un effetto cram down, anche se meno esplicito rispetto a quello previsto nel concordato minore.

Per ulteriori informazioni su cram down e transazione fiscale, leggi il video-articolo del nostro blog https://www.studiopassantino.it/transazione-fiscale-codice-crisi/

Cosa si può concludere sulla ristrutturazione debiti del consumatore ?

Le modifiche normative vanno tutte nella direzione di rendere questo strumento più accessibile ai consumatori in situazione di difficoltà debitoria.

Questo dovrebbe portare ad un utilizzo molto maggiore rispetto al vecchio “piano del consumatore”, che storicamente era sempre stata la “cenerentola” delle procedure di sovraindebitamento.

E’ importante puntualizzare che si tratta di una procedura molto importante dal punto di vista sociale, poiché indirizzata tendenzialmente a privati e famiglie.

Ci si augura pertanto che nel 2023 e negli anni seguenti questo nuovo impianto normativo possa essere di maggiore aiuto e supporto agli strati più fragili della società.

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23 Maggio 2023

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