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Esdebitazione più veloce con il nuovo Codice della Crisi

Cos’è l’esdebitazione e quale è la norma di riferimento ?

Il codice della crisi , diventato pienamente operativo dal Luglio 2022, ha “inglobato” anche la normativa sul sovraindebitamento (“vecchia” legge 3/2012).

All’interno del codice vi è una sezione dedicata alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione debiti del consumatore) nonché una sezione dedicata alla liquidazione controllata.

Queste tre procedure rappresentano tre percorsi diversi con un medesimo punto di arrivo: l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non pagati.

Oggi ci concentriamo in particolare sulla liquidazione controllata, perché è ancora quella statisticamente più utilizzata.

 

Che tempistiche richiede una procedura di esdebitazione ?

La norma prevede che l’esdebitazione interviene a seguito del provvedimento di chiusura o dopo tre anni dall’apertura della procedura (art 282 codice della crisi).

Nel caso della chiusura, è necessario avere completato l’attività liquidatoria. Per cui i tempi per l’esdebitazione potrebbero essere anche molto celeri, qualora siano presenti pochi beni, facilmente vendibili.

Nel caso invece di esdebitazione dichiarata dopo tre anni dall’inizio della procedura, si parla di “esdebitazione di diritto”.

L’espressione “di diritto” vuol dire che il debitore ha il diritto soggettivo di essere esdebitato. Questo diritto proviene da una specifica Raccomandazione della Commissione Europea.

Il Tribunale dovrebbe quindi emanare un provvedimento d’ufficio, senza che sia necessaria un’istanza specifica volta a richiederlo. Al massimo potrebbe essere opportuna una nota volta a “sollecitarlo”.

L’esdebitazione di diritto opera anche se il debitore non ha pagato nulla ai suoi creditori.

I creditori, da parte loro, possono interloquire solamente in via successiva, in sede di reclamo, dunque a contraddittorio differito.

 

Come viene dichiarata l’esdebitazione e che effetto ha ?

L’esdebitazione è pronunciata con decreto:

  • o contestualmente al provvedimento di chiusura della procedura (una volta completata la liquidazione dei beni);
  • o su istanza del debitore, in corso di procedura, dopo 3 anni, qualora la liquidazione dei beni non sia ancora conclusa.

Il decreto che dichiara l’esdebitazione dell’imprenditore va pubblicato nel Registro Imprese.

Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista va invece pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del ministero della Giustizia.

L’esdebitazione produce immediatamente l’effetto di liberazione dai debiti, consentendo così il rapido reinserimento del debitore nel circuito economico.

 

Quando si rischia di non avere l’esdebitazione ?

Attenzione che l’esdebitazione non viene concessa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, o altre condotte censurabili (art. 280 e 282).

A differenza della vecchia normativa, questo tipo di indagine non viene più svolta nella fase iniziale della procedura, cioè quando il Gestore della Crisi predispone la sua relazione.

Viene invece svolta alla fine della liquidazione controllata, quando giunge il momento di chiedere l’esdebitazione.

 

Perché l’esdebitazione fa cessare anche gli obblighi di versamento al Tribunale ?

Una volta dichiarata l’esdebitazione, se la liquidazione dei beni non è ancora terminata, essa prosegue ma solo con riferimento ai beni acquisiti. Questo per esplicita previsione normativa.

Non è dunque possibile acquisire beni futuri o redditi futuri. Ne consegue che anche il versamento delle quote di stipendio da parte del debitore deve “fermarsi” una volta decorso il triennio dall’apertura della procedura.

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