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Nostro articolo su Brescia&Futuro Dicembre 2022 – AL VIA IL NUOVO CODICE DELLA CRISI !

Anche quest’anno, presso il Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato, si è svolto l’autorevole convegno sulla crisi d’impresa organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, con il patrocinio della Camera di Commercio e dell’Università degli studi di Brescia.

Giunto alla sua 32esima edizione, l’evento è diventato un appuntamento immancabile per tutti gli operatori del settore, in quanto ospita come relatori i maggiori esperti a livello nazionale tra magistrati, docenti, e professionisti. A portare i saluti istituzionali il Commissario Straordinario ODCEC di Brescia Dott. Vittorio Quadrio, il Vice Presidente Nazionale dei Commercialisti Dott. Michele De Tavonatti, il Presidente CCIAA di Brescia Ing. Roberto Saccone, il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira, nonché il main sponsor Banca BPER.

Il titolo di questa edizione è stato “La crisi d’impresa: le prospettive della riforma e il punto sulla gestione quotidiana”. Argomento più che mai attuale, considerato che pochi mesi fa – per la precisione il 15 Luglio 2022 – è diventato pienamente operativo il Nuovo Codice Unico della Crisi d’impresa.

Un codice sicuramente completo, che mette ordine all’interno della caotica normativa sulla crisi d’impresa, stabilendo con precisione procedure e ruoli. Un Codice però – al tempo stesso – piuttosto confuso, di difficile lettura e consultazione. Basti pensare al fatto che la quasi totalità degli articoli presentano rimandi, senza trattare compiutamente l’argomento.

Al di là degli aspetti formali, resta il fatto che questo codice è protagonista indiscusso in una riforma di portata epocale, cominciata ben 7 anni fa e poi “aggiustata” – cammin facendo – con l’obiettivo di fungere da antidoto al tremendo uragano economico innescato dal COVID e poi recentemente inasprito dalla crisi energetica del conflitto Russo-Ucraino.

Tra le modifiche ideologiche di maggior portata vi è un approccio meno “severo” nei confronti dell’imprenditore in cattive acque: quella parte della riforma che prevedeva segnalazioni d’allerta per le imprese in difficoltà, è stata messa nella “soffitta” del Legislatore, e è destinata a non entrare mai in vigore.

Al suo posto troviamo la composizione negoziata, uno strumento più soft , che l’imprenditore in difficoltà può (in via facoltativa) scegliere di utilizzare o meno, ma che finora ha avuto uno scarso appeal, complice la corposa documentazione obbligatoria da predisporre, e le pesanti responsabilità in capo al professionista esperto negoziatore. E poiché anche le parole hanno il loro peso, la riforma cancella definitivamente il termine “fallimento”, quasi come a voler rassicurare gli imprenditori che – alla peggio – non vedranno comunque mai più quel “marchio d’infamia” abbattersi sul nome della loro azienda. 

Analizzando quelli che sono gli obiettivi principali della riforma, risulta abbastanza chiaro che il Legislatore è essenzialmente focalizzato su due aspetti: salvaguardare la continuità dell’impresa e tutelare i posti di lavoro. 

Per tale ragione il nuovo Codice penalizza (forse in maniera un po’ troppo severa) l’istituto del concordato preventivo liquidatorio, al quale sono stati appioppati i due stringenti requisiti della finanza esterna e del pagamento minimo obbligatorio ai chirografari.

Di contro, il concordato preventivo in continuità viene ampiamente promosso ed incentivato, addirittura prevedendo che i flussi della continuità possano essere distribuiti senza rispettare le cause legittime di prelazione.  Anche se appare un po’ troppo ottimistico dare per scontato che un’azienda in crisi ossa produrre flussi da continuità, atteso che statisticamente – in aziende di questo tipo – gli utili sono inesistenti o molto risicati.

Ad ogni modo, nella ottimistica testa del nostro Legislatore, il mezzo migliore per salvaguardare la continuità è “fare prevenzione” (parola chiave attorno a cui ruota buona parte di questa nuova normativa): in altre parole, intervenire tempestivamente per risolvere le difficoltà quando ancora sono ad uno stadio “gestibile”, ed evitare così che sul mercato continuino a stare (come è spesso successo negli ultimi anni) aziende “cotte e decotte”.  Tali aziende devono quindi: o risanarsi, o uscire dallo scenario economico.

Stride tuttavia col concetto di prevenzione il fatto che una società – pur essendo soggetta a liquidazione giudiziale superati 200 mila euro di ricavi – non sia obbligata alla nomina dell’organo di controllo se i ricavi sono inferiori a 2 milioni di euro. E, quand’anche superata tale soglia, la società sia libera di nominare alternativamente organo di controllo o revisore, nonostante il secondo – non partecipando ai CDA e intervenendo “a cose fatte” – abbia poteri di prevenzione sostanzialmente nulli.

Il Codice interviene anche su un tema alquanto delicato, ovvero i rapporti tra mondo imprenditoriale e mondo bancario.  Il Nuovo Codice prevede infatti procedure anti-credit crunch nelle quali le banche dovranno (per legge) essere collaborative nella contrattazione con l’azienda in difficoltà, e non potranno – solo per il fatto che l’azienda opta per uno di questi strumenti normativi – “chiudere i rubinetti” del credito e abbandonare l’imprenditore. Al tempo stesso, dovranno fare più attenzione a non erogare credito in maniera imprudente, perché in caso contrario potrebbero andare incontro a penalizzazioni.

Ad essere bacchettate non sono solo le banche, ma – a quanto pare – anche Fisco ed Enti Previdenziali: la nuova norma prevede infatti che se questi enti – in maniera ingiustificata – ostacolano le procedure di risanamento aziendale o non collaborano al loro regolare svolgimento (in altre parole fanno ostruzionismo o semplicemente “dormono”) il Giudice potrà sostanzialmente ignorare la loro posizione e validare ugualmente il piano di restructuring.  Una misura – questa – fortemente voluta dagli imprenditori per dare una “svegliata” alla sonnacchiosa macchina burocratica degli uffici pubblici italiani, troppe volte responsabili di irragionevoli lungaggini e conseguenti danni alle imprese.

E siccome il nostro tessuto economico non è fatto solamente di grosse aziende (tutt’altro!) vale la pena sottolineare quanto questa riforma sia particolarmente attenta anche “ai più piccoli”, ovvero a quel fitto ecosistema di microattività che costituisce , ricordiamolo, anche buona parte del nostro tessuto sociale.

La riforma ha quindi tra i suoi obiettivi anche quello di facilitare e accelerare – tramite le note procedure di sovraindebitamento – la cancellazione dei debiti per i soggetti più vulnerabili: artigiani, commercianti, piccole aziende agricole, privati consumatori e famiglie.

Poiché storicamente questo convegno è anche l’occasione per trascorrere insieme momenti conviviali, non è mancata – a fine giornata – la tradizionale cena per ospiti e relatori nella splendida cornice di Villa Fenaroli.

I lavori congressuali sono proseguiti nella mattinata di sabato con due sessioni dedicate ad approfondire soprattutto la normativa penale, i relativi profili di responsabilità, e le ipotesi di riforma all’orizzonte. Argomento da non sottovalutare, considerato che – come ormai il passato ci insegna – le attività criminali (specialmente organizzate) tendono a crescere e proliferare in situazioni di crisi economica e sociale. E’ quindi assolutamente cruciale “presidiare” questi nuovi strumenti di uscita dalla crisi attraverso un monitoraggio efficace da parte delle Procure, altrimenti si rischierà di assistere (come già accaduto) ad abusi e utilizzi distorti rispetto alle “buone intenzioni” del Legislatore.

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