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Doveri di vigilanza del collegio sindacale quando l’azienda è in affanno

Quali sono i compiti del collegio sindacale, quando l’azienda è in crisi precoce? Sono svariati e rispondono tutti al principio di vigilanza rafforzata.

Da quando infatti le allerte hanno lasciato il campo alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di controllo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima dell’accesso alla composizione negoziata che nel corso delle trattative.

Cosa fa il collegio sindacale quindi, nel momento in cui l’azienda è in difficoltà ? Vediamo le quattro principali aree di intervento.

 

Assetti organizzativi adeguati

I sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da parte della società (srl o spa) di assetti contabili ed organizzativi adeguati alla diagnosi precoce dell’emersione della crisi, che consentano di rilevare sia squilibri patrimoniali ed economico finanziari, sia la prevedibile inadeguatezza dei flussi finanziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte e in scadenza, in un arco di 12 mesi.

In tale ambito il collegio sindacale è l’unica garanzia che i terzi hanno in merito alla diligenza della società nell’adottare meccanismi di prevenzione.

 

Composizione negoziata

Tra i doveri del collegio sindacale vi è quello di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla composizione negoziata. Devono inoltre valutare l’adeguatezza della risposta (che deve pervenire entro 30 giorni) relativa alle misure intraprese o previste per rimuovere le cause della crisi e risolvere il disequilibrio finanziario.

All’apertura della composizione negoziata i membri del collegio sindacale devono dare all’esperto le informazioni utili per valutare la concretezza della prospettiva di risanamento.

Durante le trattative i sindaci vigilano sulla gestione, su pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base dell’informativa eventualmente ricevuta dall’esperto.

 

Segnalazioni

I sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici qualificati dell’esistenza di debiti scaduti e di versamenti in ritardo, e dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revoca delle linee di affidamento.

Sono quindi destinatari di informazioni utili tra l’altro per valutare l’invio della segnalazione all’organo amministrativo prevista dall’articolo 25-octies (vedasi paragrafo precedente).

 

Test pratico

Il Codice della crisi prevede un test pratico, che consente una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità del risanamento, e che per i sindaci è uno degli elementi di controllo obbligatorio dell’adeguatezza e del concreto funzionamento degli assetti contabili istituiti.

Va effettuato sulla base del rapporto tra debito scaduto e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili per onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condizione dell’impresa e delle misure attuate o in corso.

Il risultato segnala il grado di difficoltà del risanamento:

valori fino a 2 evidenziano difficoltà contenute o risolvibili senza interventi specifici;

valori compresi tra 2 e 4 evidenziano un flusso finanziario inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall’efficacia delle iniziative industriali adottate;

per valori superiori a 4 il risanamento richiede la cessione dell’azienda o altre iniziative in discontinuità.

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Il collegio sindacale senza revisione legale non è ovviamente esonerato dai suddetti doveri, ma deve attuarli allo stesso modo di un collegio sindacale tenuto al controllo contabile.

 

Gli esiti dei controlli suddetti potranno senz’altro essere inseriti nella relazione annuale al bilancio, qualora siano degni di menzione, e fatta eccezione per i contenuti che la legge sottopone a riservatezza.

 

Va da sé che collegio sindacale e revisore legale devono ovviamente – ciascuno per la propria sfera di competenza – agire in sinergia per garantire che i “numeri aziendali” siano monitorati e non sfalsati.

 

Fonte: sole24ore 21/11/2022

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