Doveri di vigilanza del collegio sindacale quando l’azienda è in affanno
Quali sono i compiti del collegio sindacale, quando
l’azienda è in crisi precoce? Sono svariati e rispondono tutti al principio di
vigilanza rafforzata.
Da quando infatti le allerte hanno lasciato il campo
alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di controllo è divenuto uno dei
cardini della diagnosi tempestiva e del percorso di risanamento, sia prima
dell’accesso alla composizione negoziata che nel corso delle trattative.
Cosa fa il collegio sindacale quindi, nel momento in
cui l’azienda è in difficoltà ? Vediamo le quattro principali aree di
intervento.
Assetti
organizzativi adeguati
I sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da
parte della società (srl o spa) di assetti contabili ed organizzativi adeguati
alla diagnosi precoce dell’emersione della crisi, che consentano di rilevare
sia squilibri patrimoniali ed economico finanziari, sia la prevedibile
inadeguatezza dei flussi finanziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni
assunte e in scadenza, in un arco di 12 mesi.
In tale ambito il collegio sindacale è l’unica garanzia
che i terzi hanno in merito alla diligenza della società nell’adottare
meccanismi di prevenzione.
Composizione
negoziata
Tra i doveri del collegio sindacale vi è quello di
segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere
alla composizione negoziata. Devono inoltre valutare l’adeguatezza della
risposta (che deve pervenire entro 30 giorni) relativa alle misure intraprese o
previste per rimuovere le cause della crisi e risolvere il disequilibrio
finanziario.
All’apertura della composizione negoziata i membri del
collegio sindacale devono dare all’esperto le informazioni utili per valutare
la concretezza della prospettiva di risanamento.
Durante le trattative i sindaci vigilano sulla
gestione, su pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di
straordinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base
dell’informativa eventualmente ricevuta dall’esperto.
Segnalazioni
I sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici
qualificati dell’esistenza di debiti scaduti e di versamenti in ritardo, e
dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revoca delle linee
di affidamento.
Sono quindi destinatari di informazioni utili tra
l’altro per valutare l’invio della segnalazione all’organo amministrativo
prevista dall’articolo 25-octies (vedasi paragrafo precedente).
Test
pratico
Il Codice della crisi prevede un test pratico, che
consente una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità del
risanamento, e che per i sindaci è uno degli elementi di controllo obbligatorio
dell’adeguatezza e del concreto funzionamento degli assetti contabili
istituiti.
Va effettuato sulla base del rapporto tra debito
scaduto e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili per
onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condizione dell’impresa e
delle misure attuate o in corso.
Il risultato segnala il grado di difficoltà del
risanamento:
valori fino a 2 evidenziano difficoltà contenute o
risolvibili senza interventi specifici;
valori compresi tra 2 e 4 evidenziano un flusso
finanziario inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall’efficacia
delle iniziative industriali adottate;
per valori superiori a 4 il risanamento richiede la
cessione dell’azienda o altre iniziative in discontinuità.
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Il collegio sindacale senza revisione legale non è
ovviamente esonerato dai suddetti doveri, ma deve attuarli allo stesso modo di
un collegio sindacale tenuto al controllo contabile.
Gli esiti dei controlli suddetti potranno senz’altro
essere inseriti nella relazione annuale al bilancio, qualora siano degni di
menzione, e fatta eccezione per i contenuti che la legge sottopone a
riservatezza.
Va da sé che collegio sindacale e revisore legale
devono ovviamente – ciascuno per la propria sfera di competenza – agire in
sinergia per garantire che i “numeri aziendali” siano monitorati e non
sfalsati.
Fonte: sole24ore 21/11/2022
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