Il Nuovo Codice Della Crisi rafforza molto le chances di ridurre i debiti tributari dell’impresa in difficoltà finanziaria, ma che può essere rilanciata sul mercato.
“Nuova” transazione fiscale ad ampio raggio: ecco cosa può fare
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Il Nuovo Codice Della Crisi rafforza molto le chances di ridurre i debiti tributari dell’impresa in difficoltà finanziaria, ma che può essere rilanciata sul mercato.
Il Codice della crisi ha sostituito la liquidazione del patrimonio con la liquidazione controllata, modellata sulla falsariga della liquidazione giudiziale. Riguarda tutti i sovraindebitati: consumatori, professionisti, imprenditori minori o agricoli, start-up innovative.
Il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa).
Anche i documenti che il Curatore è tenuto a predisporre subiscono un piccolo restyling ad opera del Nuovo Codice della Crisi.
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Ccii) non porta rilevanti modifiche alla procedura concorsuale “maggiore”, quantomeno non riguardo a presupposto oggettivo e soggettivo, né ad organi preposti.
Il decreto Semplificazioni elimina le norme sulle società in perdita sistematica, ma solo dall’esercizio 2022. Restano in vigore le penalizzazioni per le società non operative che non superano il test dei ricavi minimi e quelle che tassano i beni concessi in uso gratuito a soci o familiari.
Il Nuovo Codice della Crisi – con gli articoli 56, 57 e 61 – “disintegra” una tesi sostenuta da alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate.
Il Codice della crisi scioglie due grandi nodi riguardanti il trattamento dei debiti fiscali nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione.
Con la composizione negoziata può essere concessa la misura cautelare atipica della sospensione di contratti bancari di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto di estinguere la posizione creditoria, se la cautela richiesta è strumentale alle trattative, al risanamento e di riflesso alla tutela dei creditori
In caso di sequestro penale funzionale alla confisca di beni aziendali già inclusi o da includere nella massa attiva della procedura di liquidazione giudiziale, prevale la misura che li escluderà dalla liquidazione giudiziale