“Nuova” transazione fiscale ad ampio raggio: ecco cosa può fare
Il
Nuovo Codice Della Crisi rafforza molto le chances di ridurre i debiti
tributari dell’impresa in difficoltà finanziaria, ma che può essere rilanciata
sul mercato.
Innanzitutto
è attuabile sia nel concordato preventivo che in tutti i tipi di accordi di
ristrutturazione (ordinari, agevolati, e ad efficacia estesa).
Secondariamente
è condizionata soltanto al requisito della convenienza per l’erario, da
certificarsi nell’attestazione resa dal «professionista indipendente»,
raffrontando il pagamento parziale o dilazionato rispetto al ricavato in caso
di liquidazione giudiziale, poi «oggetto di specifica valutazione da parte del
tribunale» in sede di omologa anche forzosa.
Inoltre
viene meno il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali, rilevando
oggettivamente l’«incapienza» del patrimonio aziendale, su cui poi si calcola
lo stralcio da proporre all’Erario.
Possono
essere annullati tutti gli atti erariali, emanati ed emanandi – pvc (processo
verbale di constatazione), inviti al contraddittorio, cartelle di pagamento,
atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati indebitamente in
compensazione – sia quelli divenuti definitivi, sia quelli per i quali pendono
le relative controversie, incluse quelle in Corte di cassazione.
L’impresa
può selezionare, escludendole dalla proposta, talune controversie potenziali o
già incardinate reputate fondate, purché ci sia un adeguato fondo rischi; tutto
ciò, come accennato, anche «in mancanza di adesione da parte
dell’Amministrazione finanziaria», facendosi affidamento sul sindacato,
comunque meno invasivo, del tribunale.
L’Agenzia
deve aderire entro 90 giorni dalla proposta, e se non si pronuncia o si
pronuncia in maniera negativa ma ingiustificata, il Giudice può “imporle” la
proposta tramite il cram down.
Infine,
la transazione fiscale mette (a volte parzialmente, a volte integralmente) al
riparo dai potenziali reati di natura tributaria.
E
conviene anche fiscalmente, attesa la detassazione delle sopravvenienze per
l’impresa proponente, e la deducibilità delle perdite da stralcio per i
creditori rimasti parzialmente insoddisfatti.
Fonte:
sole24ore 14/09/2022
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