Blog

Vedi tutti gli articoli

“Nuova” transazione fiscale ad ampio raggio: ecco cosa può fare

Il Nuovo Codice Della Crisi rafforza molto le chances di ridurre i debiti tributari dell’impresa in difficoltà finanziaria, ma che può essere rilanciata sul mercato.

Innanzitutto è attuabile sia nel concordato preventivo che in tutti i tipi di accordi di ristrutturazione (ordinari, agevolati, e ad efficacia estesa).

Secondariamente è condizionata soltanto al requisito della convenienza per l’erario, da certificarsi nell’attestazione resa dal «professionista indipendente», raffrontando il pagamento parziale o dilazionato rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale, poi «oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale» in sede di omologa anche forzosa.

Inoltre viene meno il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali, rilevando oggettivamente l’«incapienza» del patrimonio aziendale, su cui poi si calcola lo stralcio da proporre all’Erario.

Possono essere annullati tutti gli atti erariali, emanati ed emanandi – pvc (processo verbale di constatazione), inviti al contraddittorio, cartelle di pagamento, atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati indebitamente in compensazione – sia quelli divenuti definitivi, sia quelli per i quali pendono le relative controversie, incluse quelle in Corte di cassazione.

L’impresa può selezionare, escludendole dalla proposta, talune controversie potenziali o già incardinate reputate fondate, purché ci sia un adeguato fondo rischi; tutto ciò, come accennato, anche «in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria», facendosi affidamento sul sindacato, comunque meno invasivo, del tribunale.

L’Agenzia deve aderire entro 90 giorni dalla proposta, e se non si pronuncia o si pronuncia in maniera negativa ma ingiustificata, il Giudice può “imporle” la proposta tramite il cram down. 

Infine, la transazione fiscale mette (a volte parzialmente, a volte integralmente) al riparo dai potenziali reati di natura tributaria.

E conviene anche fiscalmente, attesa la detassazione delle sopravvenienze per l’impresa proponente, e la deducibilità delle perdite da stralcio per i creditori rimasti parzialmente insoddisfatti.

Fonte: sole24ore 14/09/2022

Per ulteriori approfondimenti visitare la sezione “focus tecnici” del nostro blog o seguite la nostra pagina Linkedin di studio

Vedi tutti gli articoli