Anche il creditore può chiedere la Liquidazione Controllata
Il Codice della crisi ha sostituito la liquidazione
del patrimonio con la liquidazione controllata, modellata sulla falsariga della
liquidazione giudiziale. Riguarda tutti i sovraindebitati: consumatori,
professionisti, imprenditori minori o agricoli, start-up innovative.
Spesso questi “piccoli” debitori, però, faticano ad
ammettere o a metabolizzare il proprio stato di crisi. Il Legislatore ha dunque
inserito una novità che gli desterà qualche preoccupazione in più, e che forse
li spingerà ad attivarsi tempestivamente.
A differenza della liquidazione del patrimonio,
infatti, la Liquidazione Controllata può essere chiesta, oltre che dal
sovraindebitato (con l’assistenza dell’organismo di composizione delle crisi –
OCC), anche dai creditori, purché il sovraindebitamento sia qualificabile come
insolvenza (e non come mera crisi) e i debiti scaduti e non pagati siano pari o
superiori a 50 mila euro. Tuttavia, in caso di persona fisica, non si procede
se, su richiesta del debitore, l’OCC attesta l’impossibilità di acquisire
attivo da distribuire.
La richiesta del PM è invece limitata alle ipotesi di
conversione in liquidazione di concordati minore o piani del consumatore non
andati a buon fine.
Ma vediamo brevemente quali sono gli steps di una
Liquidazione Controllata.
La procedura si apre con la sentenza del tribunale
che: nomina giudice delegato e liquidatore; ordina il deposito di bilanci,
scritture contabili ed elenco dei creditori; fissa il termine per il deposito
delle istanze di ammissione al passivo.
Dopodiché il liquidatore predispone ed esegue il
programma relativo a tempi e modalità di liquidazione, di durata ragionevole.
Autorizzato dal giudice delegato, esercita o prosegue le azioni giudiziali.
Opta per il subingresso o lo scioglimento dei contratti pendenti, nelle more
sospesi.
Forma lo stato passivo, tenendo conto di eventuali osservazioni
e coinvolgendo il giudice delegato solo per contestazioni non accolte.
Distribuisce le somme ricavate ai creditori nel rispetto delle cause di
prelazione.
L’esdebitazione opera di diritto alla chiusura della
procedura o, se antecedente, al decorrere del terzo anno dall’apertura. Non
interviene se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave,
malafede o frode e nei casi indicati dall’articolo 280 del Codice della crisi.
Fonte: sole24ore 05/09/2022
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