Abolita la tassazione “presunta” per le società in perdita sistematica
Il decreto Semplificazioni elimina le norme sulle
società in perdita sistematica, ma solo dall’esercizio 2022. Restano in vigore
le penalizzazioni per le società non operative che non superano il test dei
ricavi minimi e quelle che tassano i beni concessi in uso gratuito a soci o
familiari.
Con tale intervento si scrive pertanto la parola
“fine” ad una norma (discutibile in tempi non di crisi e profondamente ingiusta
in tempo di COVID e crisi energetica) che estendeva le penalizzazioni delle
società di comodo a quelle società che, pur superando il test di operatività,
avevano dichiarato perdite fiscali in tutti i cinque esercizi precedenti
(originariamente tre) o per quattro volte una perdita e una volta un reddito
inferiore al minimo delle non operative.
Unica nota dolente: l’eliminazione scatta a decorrere
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023) e quindi non
riguarda la dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta 2021.
Pertanto, nel modello Redditi 2022 (che dovrà essere inviato il prossimo 30
novembre) si dovrà ancora applicare la disposizione per le società che hanno
realizzato perdite fiscali in tutti gli esercizi dal 2016 al 2020 (oppure
quattro perdite fiscali e un imponibile sotto alla soglia degli enti di
comodo).
Purtroppo questo intervento legislativo è alquanto
“mutilato”. Infatti, per la norma sulle società non operative, il legislatore
non ha introdotto specifiche cause di disapplicazione automatica in relazione
agli sconvolgimenti causati dalla pandemia (e, ora, dall’aumento esponenziale
dei costi dell’energia).
In questi casi, ai contribuenti non resta che
disapplicare autonomamente le disposizioni dichiarando l’esistenza di
situazioni oggettive che hanno impedito di superare i parametri indicati nelle
norme in esame. E sperare che l’Agenzia delle Entrate sia “comprensiva”.
Fonte: sole24ore 27/08/2022
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