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Il concordato minore per mini-imprese e professionisti: tutte le novità

Il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa). Ne consegue che chi è consumatore non può accedere al concordato minore: infatti, mentre fino al 15 luglio il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di composizione e il piano a lui specificamente rivolto, da quella data in poi può utilizzare solo l’iter della ristrutturazione speciale a lui appositamente dedicato.

Per accedere al concordato minore è necessario non aver già profittato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti o per 2 volte in qualsiasi tempo. Occorre inoltre che non siano stati commessi atti in frode ai creditori.

Di regola il concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o professionale. La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, introducendo un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non prevedeva.

Fatta salva la prosecuzione dell’attività, il contenuto della proposta è libero. Deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È possibile la suddivisione dei creditori in classi, che diventa obbligatoria per i titolari di garanzie prestate da terzi.

Come nell’accordo di composizione è prevista la possibilità di falcidiare le poste assistite da privilegio, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile nella liquidazione. Viene inoltre mantenuta la regola per cui, nella continuità, è ammesso il rimborso ai termini convenuti delle rate a scadere del mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali, purché al momento della domanda le rate pregresse risultino pagate o il giudice abbia autorizzato il pagamento dello scaduto a tale data. L’organismo di composizione della crisi deve inoltre attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione e che non vi è lesione dei diritti degli altri creditori.

Diversamente dall’accordo di ristrutturazione, il concordato minore non prevede invece né la necessità di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, né la moratoria annuale per il pagamento dei crediti assistiti da prelazione su beni non destinati alla cessione.

Altre differenze rispetto al passato riguardano:

–             Le misure protettive (prima erano “automatiche” mentre ora sono a richiesta del debitore);

–             Le maggioranze di approvazione (prima era il 60%. Adesso è il 50%, con necessità anche di maggioranza “per teste” qualora un creditore pesi più del 50% nella votazione);

–             Il Commissario (prima non previsto. Ora previsto, a determinate condizioni);

–             I limiti posti al creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento (prima non poteva opporsi all’omologazione. Ora non può contestare la convenzienza);

–             I diritti verso i coobbligati (prima non erano pregiudicati. Adesso non lo sono, “salvo che sia previsto diversamente”)


Fonte: sole24ore 05/09/2022


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