Il concordato minore per mini-imprese e professionisti: tutte le novità
Il
concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi previsto
dalla legge 3/2012 ed è destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore
(professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa). Ne
consegue che chi è consumatore non può accedere al concordato minore: infatti,
mentre fino al 15 luglio il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di
composizione e il piano a lui specificamente rivolto, da quella data in poi può
utilizzare solo l’iter della ristrutturazione speciale a lui appositamente
dedicato.
Per
accedere al concordato minore è necessario non aver già profittato
dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti o per 2 volte in qualsiasi tempo.
Occorre inoltre che non siano stati commessi atti in frode ai creditori.
Di
regola il concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale
o professionale. La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori, introducendo un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non
prevedeva.
Fatta
salva la prosecuzione dell’attività, il contenuto della proposta è libero. Deve
indicare tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il
soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È
possibile la suddivisione dei creditori in classi, che diventa obbligatoria per
i titolari di garanzie prestate da terzi.
Come
nell’accordo di composizione è prevista la possibilità di falcidiare le poste
assistite da privilegio, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore
a quello realizzabile nella liquidazione. Viene inoltre mantenuta la regola per
cui, nella continuità, è ammesso il rimborso ai termini convenuti delle rate a
scadere del mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali, purché al
momento della domanda le rate pregresse risultino pagate o il giudice abbia
autorizzato il pagamento dello scaduto a tale data. L’organismo di composizione
della crisi deve inoltre attestare che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione e che non vi è
lesione dei diritti degli altri creditori.
Diversamente
dall’accordo di ristrutturazione, il concordato minore non prevede invece né la
necessità di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, né la
moratoria annuale per il pagamento dei crediti assistiti da prelazione su beni
non destinati alla cessione.
Altre
differenze rispetto al passato riguardano:
– Le misure protettive (prima erano
“automatiche” mentre ora sono a richiesta del debitore);
– Le maggioranze di approvazione
(prima era il 60%. Adesso è il 50%, con necessità anche di maggioranza “per
teste” qualora un creditore pesi più del 50% nella votazione);
– Il Commissario (prima non previsto.
Ora previsto, a determinate condizioni);
– I limiti posti al creditore che ha
colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento (prima non poteva opporsi
all’omologazione. Ora non può contestare la convenzienza);
– I diritti verso i coobbligati
(prima non erano pregiudicati. Adesso non lo sono, “salvo che sia previsto diversamente”)
Fonte:
sole24ore 05/09/2022
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