La “nuova” transazione fiscale: meno vincoli e più chances di utilizzo
Il Codice della crisi scioglie due grandi nodi
riguardanti il trattamento dei debiti fiscali nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione. Uno riguarda il «divieto di trattamento deteriore dei crediti
fiscali», e l’altro il perimetro all’interno del quale tale divieto rileva.
Ma facciamo un passo indietro.
In base alla (curiosa) interpretazione della Legge
Fallimentare da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa ha sempre preteso
che tale divieto operasse sia nel concordato preventivo che nell’accordo di
ristrutturazione dei debiti, sebbene tale estensione di perimetro apparisse
senza senso, posto che nell’accordo di ristrutturazione non vi sono vincoli di
rispetto della par condicio creditorum né delle cause di prelazione.
Tale bizzarra interpretazione è stata addirittura
incentivata da qualche tribunale, che ha sostenuto come il divieto rileverebbe
non solo con riguardo ai creditori aderenti all’accordo, ma anche rispetto a
quelli rimasti estranei.
Cosa abbastanza insensata, visto che questi ultimi
devono essere pagati entro 120 giorni dalla omologazione dell’accordo o dalla
loro scadenza (se successiva), e quindi avrebbe significato – per il debitore –
l’obbligo di pagare integralmente alla scadenza anche i debiti erariali. E ciò
avrebbe dunque svuotato di qualsiasi applicazione l’intero istituto della
transazione fiscale, introdotto invece proprio per consentire un pagamento
parziale dei debiti tributari e favorire il risanamento aziendale.
Il Codice della crisi supera queste incertezze
interpretative (vere o presunte). Infatti, la transazione fiscale è
disciplinata distintamente da due articoli a seconda che venga attuata nel
concordato preventivo (articolo 88) o nell’accordo di ristrutturazione
(articolo 63), ognuno dei quali è autonomo rispetto all’altro.
Ebbene, l’articolo 63 non prevede alcun divieto di
trattamento deteriore dei crediti erariali e non richiama l’articolo 88: sono
quindi venute meno le ragioni che hanno originato le problematiche
interpretative sopra indicate; inoltre, ai fini dell’approvazione della
proposta, ciò che rileva è solo la convenienza per l’erario dell’offerta
formulata e non il trattamento comparativo degli altri creditori e, a maggior
ragione, di quelli rimasti estranei all’accordo.
Fonte: sole24ore 26/08/2022
Per ulteriori approfondimenti visitare la sezione
“focus tecnici” del nostro blog o seguite la nostra pagina Linkedin di studio