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La “nuova” transazione fiscale: meno vincoli e più chances di utilizzo

Il Codice della crisi scioglie due grandi nodi riguardanti il trattamento dei debiti fiscali nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione. Uno riguarda il «divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali», e l’altro il perimetro all’interno del quale tale divieto rileva.

Ma facciamo un passo indietro.

In base alla (curiosa) interpretazione della Legge Fallimentare da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa ha sempre preteso che tale divieto operasse sia nel concordato preventivo che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sebbene tale estensione di perimetro apparisse senza senso, posto che nell’accordo di ristrutturazione non vi sono vincoli di rispetto della par condicio creditorum né delle cause di prelazione.

Tale bizzarra interpretazione è stata addirittura incentivata da qualche tribunale, che ha sostenuto come il divieto rileverebbe non solo con riguardo ai creditori aderenti all’accordo, ma anche rispetto a quelli rimasti estranei.

Cosa abbastanza insensata, visto che questi ultimi devono essere pagati entro 120 giorni dalla omologazione dell’accordo o dalla loro scadenza (se successiva), e quindi avrebbe significato – per il debitore – l’obbligo di pagare integralmente alla scadenza anche i debiti erariali. E ciò avrebbe dunque svuotato di qualsiasi applicazione l’intero istituto della transazione fiscale, introdotto invece proprio per consentire un pagamento parziale dei debiti tributari e favorire il risanamento aziendale.

Il Codice della crisi supera queste incertezze interpretative (vere o presunte). Infatti, la transazione fiscale è disciplinata distintamente da due articoli a seconda che venga attuata nel concordato preventivo (articolo 88) o nell’accordo di ristrutturazione (articolo 63), ognuno dei quali è autonomo rispetto all’altro.

Ebbene, l’articolo 63 non prevede alcun divieto di trattamento deteriore dei crediti erariali e non richiama l’articolo 88: sono quindi venute meno le ragioni che hanno originato le problematiche interpretative sopra indicate; inoltre, ai fini dell’approvazione della proposta, ciò che rileva è solo la convenienza per l’erario dell’offerta formulata e non il trattamento comparativo degli altri creditori e, a maggior ragione, di quelli rimasti estranei all’accordo.


Fonte: sole24ore 26/08/2022

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