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Ausiliari del curatore: ok alla nomina diretta dal Tribunale

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Ccii) non porta rilevanti modifiche alla procedura concorsuale “maggiore”, quantomeno non riguardo a presupposto oggettivo e soggettivo, né ad organi preposti. La novità è che il tribunale può negare l’autorizzazione al curatore a stare in giudizio se esso appare antieconomico, e inoltre può chiedere al curatore ulteriori relazioni rispetto a quelle periodiche. Ma veniamo alla novità in oggetto. Il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può nominare «se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore». Si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire più efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell’esercizio dell’impresa dell’imprenditore (esercizio provvisorio), consentendo al curatore di concentrarsi sull’attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo. La novità non sta dunque nel fatto di individuare delle figure di supporto all’opera del curatore (che sono sempre esistite), ma che tali figure possano essere nominate direttamente dal tribunale sin dalla fase di apertura della procedura.

Fonte: sole24ore 27/08/2022

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