Sommario
Quando è arrivata la novità ?
Era già nell’aria da molto tempo, ma la conferma ufficiale è arrivata con il cosiddetto “decreto correttivo” del Codice della Crisi.
Si tratta del decreto legislativo 27 settembre 2024 n. 136, entrato in vigore lo scorso 28 settembre, il quale ha apportato diverse modifiche e integrazioni.
Tra queste c’è il nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi di impresa, che riguarda la composizione negoziata della crisi d’impresa.
In particolare, il nuovo comma prevede la possibilità di effettuare una forma di transazione fiscale all’interno della composizione negoziata.
La novità si applica alle procedure di composizione negoziata avviate dal 28 settembre 2024 in poi, ma non si applica alle procedure pendenti.
Per “procedure avviate” si intende quelle per cui è già stata presentata l’istanza di nomina dell’esperto ai sensi dell’art 17 del Codice della Crisi.
In che cosa consiste ?
La norma prevede che nel corso delle trattative l’imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, e all’Agenzia delle entrate Riscossione.
Tale proposta di accordo potrà prevedere il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, nell’ambito della composizione negoziata.
Questa procedura di transazione fiscale può riguardare tributi di qualsiasi tipo (anche IVA) e i relativi accessori, tranne quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
In caso di accoglimento della transazione fiscale, i tributi oggetto della proposta potranno dunque essere falcidiati e/o dilazionati.
La norma non parla mai di enti previdenziali, pertanto è da ritenersi escluso che questa transazione fiscale si possa applicare anche ai contributi.
Per questi sarà possibile beneficiare dei meccanismi dilatori ordinari già previsti dalla attuale norma sulla composizione negoziata della crisi.
Che documenti servono ?
Alla proposta di transazione fiscale devono essere obbligatoriamente allegati due documenti.
Il primo documento è una relazione redatta da un professionista indipendente.
Il suo scopo è attestare la convenienza della proposta di transazione fiscale per il creditore pubblico a cui è rivolta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Il secondo documento è una relazione redatta da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Il suo scopo è attestare la completezza e la veridicità dei dati aziendali.
In caso di società dotate di soggetto incaricato della revisione legale la relazione può essere emessa da tale soggetto.
La figura del professionista indipendente e del revisore legale possono coincidere nello stesso professionista.
In altre parole, le due relazioni da allegare alla transazione fiscale possono essere emesse dallo stesso soggetto.
Lo scopo di queste due relazioni è mettere gli uffici fiscali in condizioni di valutare la proposta in base a informazioni affidabili che provengono da soggetti terzi.
Chi sottoscrive la transazione fiscale ?
La proposta di transazione fiscale deve essere innanzitutto sottoscritta dalle parti, cioè l’imprenditore e l’ufficio fiscale destinatario.
Secondariamente, deve essere comunicata all’esperto nominato dalla camera di commercio nell’ambito della composizione negoziata.
La transazione fiscale produce i suoi effetti giuridici con il deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 del Codice della Crisi.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali e dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale.
Per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.
Che ruolo ha il giudice ?
Come il nome stesso suggerisce, la composizione negoziata è un tipo di procedura in cui è centrale la negoziazione (e quindi l’accordo) con il creditore.
Il legislatore ha quindi inserito la presenza del giudice ma con un ruolo meno “invasivo” rispetto alla transazione fiscale classica.
Il compito del giudice è verificare la regolarità formale della transazione fiscale e degli allegati, nonchè controllare che non vi siano gravi anomalie.
In caso di esito positivo di tale controllo, il giudice autorizza l’esecuzione della transazione fiscale con decreto.
In alternativa, qualora il giudice ravvisi nella proposta di transazione fiscale delle irregolarità, dichiara che l’accordo è privo di efficacia.
Chiaramente il ruolo del giudice e del suo “semaforo verde” è quello di fornire maggiore sicurezza agli uffici fiscali.
Ma è anche quello di controllare che la transazione fiscale non sia pregiudizievole rispetto al risanamento, poiché – qualora così fosse – dovrebbe dichiararne l’inefficacia.
La transazione fiscale è sempre una buona idea?
Non è detto che predisporre una domanda di transazione fiscale sia sempre positivo per l’impresa che la propone.
Potrebbe essere che i pagamenti previsti dalla transazione fiscale sottraggano risorse liquide ai fornitori strategici alle banche che finanziano l’attività aziendale quotidiana.
E in quel caso l’azienda rischierebbe di compromettere rapporti commerciali e bancari essenziali per la continuità aziendale.
Questo significherebbe che la proposta di transazione fiscale sta arrecando pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento dell’impresa.
In altre parole il contenuto della transazione fiscale non sarebbe coerente con le trattative avviate con gli altri creditori e con il risanamento aziendale.
Se così fosse, l’esperto dovrebbe segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo, in base all’articolo 21 del Codice della Crisi.
E dovrebbe anche segnalarlo nella sua relazione finale prevista dall’articolo 17 del Codice della Crisi, con probabili conseguenze anche sulla decisione del giudice.
Al contrario, in assenza di qualsiasi rilievo o osservazione da parte dell’esperto, si presume che lo stesso abbia dato assenso alla transazione fiscale.
Quando la transazione fiscale tramonta ?
La transazione fiscale si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di apertura della liquidazione controllata.
Inoltre, la transazione fiscale si risolve di diritto qualora venga accertato lo stato di insolvenza, poiché la composizione negoziata è riservata ai soggetti non decotti.
Infine la transazione fiscale può risolversi se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti in base alla proposta.
Si può fare il cram-down ?
La transazione fiscale nella composizione negoziata non prevede alcuna forma di cram down, ovvero omologa forzosa in assenza di voto favorevole degli uffici fiscali.
In altre parole, non è possibile “bypassare” il parere degli uffici fiscali facendogli infliggere dal giudice una proposta sulla quale non sono d’accordo.
E questo anche se i motivi del dissenso sono gratuiti o ingiustificati.
In altre parole, affinchè la transazione fiscale nella composizione negoziata vada a buon fine, bisogna ottenere il voto favorevole da parte degli uffici fiscali destinatari.
Tale previsione normativa non deve stupire, considerato che la natura della composizione negoziata mette – come detto – al centro dell’attenzione il raggiungimento di accordi coi creditori.
In altre parole, la composizione negoziata non prevede che i creditori possano essere forzati ad accettare condizioni e proposte sulle quali non concordano.
Che succede se il Fisco dice no?
Se la transazione fiscale non viene approvata dagli uffici fiscali, l’imprenditore potrà attuare un “piano B” e avvalersi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2.
Tale norma prevede infatti che l’imprenditore in composizione negoziata possa predisporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Entrambi i suddetti strumenti prevedono la transazione fiscale con cram down, ovvero l’omologa forzosa imposta dal giudice agli uffici fiscali e contributivi.
Tale “piano B” consente quindi di ottenere la transazione fiscale anche in caso di comportamenti gratuitamente ostruzionistici o dilatori da parte degli uffici fiscali.
Tale proposta di transazione fiscale andrà quindi presentata durante la composizione negoziata, specificando quale dei suddetti due strumenti si intende adottare.
Non è dunque necessario aspettare che la composizione negoziata si chiuda, ma ci si potrà attivare immediatamente evitando inutili e dannose perdite di tempo.
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