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Concordato preventivo in continuità: come funziona ? 5 STEPS

Tabella dei Contenuti

Se un’azienda ha una grande massa debitoria, suddivisa in tanti creditori, alcuni dei quali “aggressivi”, il concordato preventivo può essere un’ottima soluzione.

Quanti tipi di concordato preventivo esistono? Essenzialmente due: quello liquidatorio e quello in continuità (diretta o indiretta). Con differenze piuttosto marcate.

Se l’esigenza principale dell’imprenditore è salvaguardare i posti di lavoro e la continuità aziendale, lo strumento più adatto non è il concordato liquidatorio bensì il nuovo concordato preventivo in continuità.

La continuità si definisce “diretta” se non vi è affitto d’azienda, oppure “indiretta” se vi è un affittuario che gestisce l’azienda.

In questo articolo spieghiamo come funziona il concordato in continuità nelle sue 5 fasi fondamentali, prima disciplinate dalla legge fallimentare e ora disciplinate dal Codice della Crisi (ccii) diventato pienamente operativo nel luglio 2022.

concordato preventivo in continuità - domanda in bianco

STEP 1: DOMANDA E PIANO CONCORDATARIO

La “domanda in bianco” o “concordato in bianco” (art 44) serve a “prenotare” la presentazione del piano concordatario, e a proteggersi dai creditori più aggressivi.

Dal deposito della domanda, infatti, i creditori non possono attuare pignoramenti o altre azioni individuali, nè possono iscrivere ipoteche sui beni del debitore: quelle iscritte nei 90 giorni precedenti la domanda sono inefficaci (art 46).

Chi chiede il concordato preventivo è il soggetto che ha la legale rappresentanza della società. La decisione di presentare la domanda in bianco deve risultare da atto notarile trascritto presso il Registro Imprese (art 120bis). Non basta quindi un semplice verbale di CDA.

Cosa succede quindi ad un’azienda in concordato preventivo ?

Se la domanda viene accolta, il Tribunale concede tra 30 e 60 giorni (prorogabili massimo di altri 60 a certe condizioni) per la presentazione del piano (art 44).

In tale sede il Tribunale nomina anche un commissario giudiziale, che ha il compito di:

  • Vigilare sulla gestione aziendale;
  • Interloquire coi creditori fornendogli (nel rispetto della privacy) informazioni sulla proposta e istruzioni su cosa deve fare il creditore in caso di concordato preventivo;
  • Preparare e organizzare le operazioni di voto.

In tale sede il Tribunale dispone anche obblighi informativi periodici, e fissa il termine per il versamento di un primo fondo spese di procedura, a cui la società deve provvedere.

Il piano concordatario deve contenere dettagliate informazioni su attività (patrimonio), passività (creditori), lavoratori dipendenti, e cause della crisi (art 87).

Deve inoltre descrivere in maniera molto particolareggiata tutti gli aspetti e le tempistiche del piano di rilancio aziendale che servirà al pagamento dei creditori e alla ristrutturazione dei debiti.

Il piano concordatario deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla cosiddetta “attestazione”, ovvero una relazione redatta da un professionista terzo e indipendente, la cui importanza è cruciale ai fini della buona riuscita del piano.

Questa relazione, infatti, ha lo scopo di attestare (nei confronti dei terzi, del Tribunale e dei creditori) la fattibilità del piano, e la veridicità dei dati aziendali.

Inoltre, la relazione deve attestare che il piano è adeguato a superare la crisi, che è sostenibile dal punto di vista economico, e che offre ai creditori un trattamento migliore di quello che avrebbero in caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Vista l’importanza dell’attestazione, la norma attribuisce al professionista che la redige pesanti responsabilità sia sul piano civile che penale.

In certi casi il piano può anche prevedere che – una volta stralciati i debiti – il valore derivante dalla ristrutturazione possa essere attribuito ai soci (art 120 quater).

Nel concordato preventivo con continuità aziendale vi è inoltre l’obbligo di suddividere i creditori in classi, aventi ciascuna un trattamento differenziato (art 85), in quanto così prevede il nuovo codice della crisi.

Ciascuna classe rappresenta un autonomo gruppo di creditori, e questo ha conseguenze anche sulle operazioni di voto.

Un’altra caratteristica unica del concordato preventivo in continuità è la separazione concettuale tra:

  • attivo derivante dalla liquidazione dei beni (che deve essere distribuito ai creditori rispettando i gradi di privilegio previsti dalla legge);
  • attivo derivante dagli utili della continuità aziendale (che invece può essere distribuito “liberamente”).

Dal deposito della domanda fino all’omologazione la società è esentata dalle norme sulle perdite che le impongono di ripianare il capitale sociale o di provvedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione (art 89).

Per lo stesso periodo di tempo (dalla domanda in bianco all’omologazione), l’imprenditore può amministrare l’azienda, ma sempre sotto la vigilanza del Tribunale (art 94).

Ciò significa che a livello generale – per compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione – l’imprenditore deve prima ottenere il parere favorevole del commissario e l’autorizzazione del giudice.

L’imprenditore può inoltre essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili (ovvero aventi diritto ad essere pagati per intero) con lo scopo di supportare l’attività aziendale e la predisposizione del piano concordatario (art 99 e 101).

Tali finanziamenti sono (entro certi limiti) prededucibili anche quando vengono erogati dai soci (art 102).

Con una specifica autorizzazione, inoltre, l’imprenditore può pagare creditori pregressi (art 100), qualora essi siano strategici ai fini della continuità aziendale (ad esempio pagamento fornitori essenziali all’attività svolta dall’azienda).

Se il piano di concordato prevede la cessione dell’azienda ad un soggetto pre-individuato, si può procedere solamente qualora sia stata pubblicata l’offerta di acquisto, e non siano pervenute eventuali offerte concorrenti (art 91). 

concordat preventivo in continuità ammissione e apertura

STEP 2: AMMISSIONE E APERTURA DELLA PROCEDURA

Il tribunale, esaminato il piano concordatario e acquisito il parere del commissario giudiziale, dichiara aperta la procedura, e il relativo decreto è trascritto nei pubblici registri (immobiliari e mobiliari) a cura del commissario giudiziale (art 93).

Da qui il significato dell’espressione “in concordato preventivo” apposta in calce alla denominazione sociale (per chi si chiedesse cosa significa tale dicitura).

Con il medesimo decreto il Tribunale:

  • nomina il Giudice Delegato;
  • nomina o conferma il commissario giudiziale;
  • fissa la data delle operazioni di voto;
  • fissa l’importo del (secondo) fondo spese a carico della società, compreso tra il 20% e il 50% delle spese stimate per l’intera procedura, in primis i compensi del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale (art 47).

Il commissario giudiziale ha il compito di inviare ai creditori una dettagliata relazione sulla proposta concordataria e in generale fornire tutte le informazioni di cui essi necessitano per esprimere il proprio voto (art 92).

Il commissario provvede inoltre ad annotare nelle scritture contabili l’ammissione alla procedura di concordato (art 103).

Quanto ai contratti pendenti, la norma è decisamente favorevole all’imprenditore: nessun creditore può rifiutarsi di adempiere un contratto o modificarlo in danno dell’imprenditore, per il solo fatto che vi è un concordato preventivo in corso (art 94 bis).

I contratti dunque proseguono, salvo che l’imprenditore non decida di chiedere al giudice la sospensione o lo scioglimento perché si tratta di contratti non funzionali al piano concordatario (art 97).

Stesso identico principio di “naturale prosecuzione” vige per i contratti con le pubbliche amministrazioni, che non possono sciogliersi per il solo fatto che è intervenuto il concordato preventivo (art 95).

I debiti che maturano nel corso della procedura di concordato – ovvero i cosiddetti crediti “prededucibili” -vanno pagati alle scadenze di legge o a quelle contrattuali (art 98).

Chi si domanda (non senza qualche punta di ansia) cosa succede ai dipendenti in un concordato preventivo in continuità potrà dormire sonni tranquilli: i loro diritti (ad esempio pagamento TFR, e intervento del fondo di garanzia INPS) sono assolutamente tutelati dalla normativa.

STEP 3: VOTAZIONE DEI CREDITORI

Il commissario giudiziale provvede a predisporre l’elenco dei creditori, a comunicargli il piano, e a fornirgli le istruzioni per esprimere il voto (art 104).

Il commissario giudiziale deve inoltre predisporre una dettagliata relazione sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato (art 105).

Tale relazione serve affinchè il giudice possa avere informazioni sulla serietà della proposta concordataria, e i creditori possano esprimere un voto consapevole e pienamente informato.

Il commissario deve sottoporre la relazione al Tribunale almeno 45 giorni prima della votazione, nonché inviarla a tutti i creditori almeno 15 giorni prima della votazione.

Il commissario sorveglia le operazioni di voto, tiene il computo dei voti favorevoli e contrari, e redige un rapporto finale sull’esito della votazione (art 110).

Le operazioni di voto dei creditori si svolgono in modalità telematiche. Se un creditore ha osservazioni o contestazioni alla proposta concordataria, le deve formularle almeno 10 giorni prima della votazione (art 107).

Questo significa che i creditori hanno 5 giorni di tempo (da quando ricevono la relazione del commissario) per maturare una decisione definitiva sul proprio voto.

Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (in genere è ammesso al voto qualsiasi credito che venga pagato parzialmente) e il criterio è quello della maggioranza per importi, non per teste (art 109).

Attenzione però: se un creditore pesa (come importo) per oltre il 50% del totale crediti, è necessario che si verifichi anche la maggioranza “per teste” (e non solo per importo).

Nel concordato preventivo per continuità aziendale è inoltre obbligatorio che ciascuna classe voti a favore (cosa invece non prevista nel concordato preventivo senza continuità aziendale).

Affinchè ciò avvenga, è necessario che votino almeno la metà degli appartenenti ad una classe, e dei votanti almeno 2/3 votino a favore. Esempio: se il totale crediti di una classe è 120mila, devono esprimere voto una quantità di creditori pari ad almeno 60mila, di cui favorevoli almeno 40mila.

concordato preventivo in continuità omologazione

STEP 4: OMOLOGAZIONE

Se il Tribunale verifica che la votazione ha raggiunto la maggioranza, che la proposta di concordato è ammissibile, e che la procedura si è svolta con regolarità, omologa il concordato (art 112).

Viceversa, se la maggioranza non è stata raggiunta, il Tribunale dichiara improcedibile il concordato preventivo e – se uno dei creditori lo ha richiesto – dichiara aperta la liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Qualora alcune classi abbiano votano negativamente, il Tribunale può omologare ugualmente il concordato al ricorrere di certe specifiche condizioni (il cui scopo è garantire un trattamento non eccessivamente penalizzante per tali creditori).

Idem dicasi per l’Erario: in caso di voto negativo ingiustificato o di non voto, il giudice può omologare ugualmente il concordato e imporgli forzosamente la proposta (art 88). Questa dinamica è chiamata transazione fiscale con cram down.

L’omologazione deve intervenire entromassimo 12 mesi dal deposito della originaria domanda di concordato “in bianco”.

Quando termina il concordato preventivo ?

La sentenza di omologazione segna la chiusura del concordato, che dunque deve solamente essere eseguito nei tempi e nei modi previsti dal piano (art 113).

Il concordato omologato è efficace e vincolante per tutti i creditori antecedenti alla domanda di concordato “in bianco”, ed è efficace anche nei confronti degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Tuttavia, i creditori conservano inalterati i loro diritti verso i coobbligati, i fidejussori, e i garanti a vario titolo. Ciò significa che questi soggetti non vengono “protetti” dal concordato preventivo (art 117).

concordato preventivo in continuità esecuzione

STEP 5: ESECUZIONE

Cosa succede dopo l’omologa del concordato preventivo ?

Il concordato va eseguito secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Se il concordato prevede la vendita di determinati beni (caso classico: vendita immobili non essenziali alla continuità aziendale), il Tribunale nomina:

  • un Liquidatore che se ne occupi, con le modalità previste per la Liquidazione Giudiziale (art 114);
  • un Comitato dei Creditori che assista alla liquidazione.

Il Liquidatore deve relazionare ogni sei mesi al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta aggiorna i creditori e il Giudice.

Il liquidatore può compiere – analogamente ad un curatore – azioni volte ad ottenere la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare, o azioni di recupero crediti (art 115).

Vanno inoltre eseguiti tutti gli adempimenti giuridici e contabili derivanti dalla sentenza di omologazione (art 120 quinquies) ad esempio rilevare contabilmente lo stralcio debitorio, con conseguente “ritorno in attivo” del bilancio.

E’ opportuno precisare che l’imprenditore in concordato preventivo non necessita di autorizzazione a stare in giudizio: in altre parole, la presenza di una domanda di concordato (o di un piano già omologato) non fanno perdere all’imprenditore alcuna facoltà e non gli impediscono di agire giudizialmente per qualsivoglia ragione.

E ciò in quanto – dal punto di vista concettuale – il concordato preventivo non diminuisce o annulla i poteri degli amministratori (come invece avviene nella Liquidazione Giudiziale – ex Fallimento): semplicemente li sottopone a vigilanza e controllo.

Eventuali ritardi o omissioni (esempio classico – pagamento creditori) devono essere prontamente segnalate dal Commissario Giudiziale, e possono portare anche alla sostituzione dell’organo amministrativo (art 118).

Inoltre, in caso di condotte particolarmente gravi, i creditori o il commissario giudiziale possono chiedere la risoluzione del concordato preventivo in continuità per inadempimento (art 119) entro un anno dalla scadenza prevista per l’ultimo adempimento del piano.

Il concordato può anche essere soggetto ad annullamento (sempre su richiesta dei creditori o del commissario giudiziale) se si scopre che è stato sottratto attivo o che è stato “gonfiato” il passivo (art 120).

Quanto può durare un concordato preventivo ?

La teorica risposta sarebbe è “quanto necessario per eseguire le operazioni previste nel piano”: tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, è arrivata ad individuare una durata ragionevole in massimo 7 anni.

Conclusa la liquidazione dei beni, il Liquidatore consegna un conto riepilogativo della sua gestione al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta ne dà notizia al giudice e ai creditori.

Cosa succede dopo il concordato preventivo?

Terminatane l’esecuzione, la società sarà tornata patrimonialmente “in equilibrio”, continuerà ad operare come società in bonis, e la dicitura “in concordato preventivo” potrà essere rimossa.

Per fissare meglio i concetti esposti in questo articolo, vi invitiamo a guardare i relativi video dedicati a ciascuna delle 5 fasi del concordato preventivo in continuità.

Se desiderate valutare un concordato preventivo per la vostra società, scriveteci attraverso la sezione contatti del sito.

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