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Liquidazione controllata sovraindebitato: guida alle novità

Cosa è la liquidazione controllata del sovraindebitato ?

La liquidazione controllata del sovraindebitato ha sostitutito la “vecchia” liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 ora confluita nel Codice Unico della Crisi d’Impresa (ccii).

Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, si tratta di quella più diffusa, sia storicamente che attualmente.

Il suo obiettivo è arrivare all’esdebitazione di piccoli imprenditori, aziende agricole, professionisti, e privati consumatori.

E’ concepita come una liquidazione giudiziale per imprenditori minori, cioè coloro che si trovano sotto soglia rispetto ai parametri necessari per attivare la liquidazione giudiziale.

In questo video-articolo esaminiamo quali sono le novità – sia terminologiche che sostanziali – entrate in vigore dal Luglio 2022, e i relativi articoli del Codice.

E’ bene precisare che alcune di queste modifiche erano già in vigore dal dicembre 2020, in quanto introdotte dal decreto “ristori”.

Cambia il nome della procedura

Le novità sono innanzitutto terminologiche: l’art 268 ccii prevede che il nome della procedura non sia più “liquidazione del patrimonio” bensì “liquidazione controllata”.

A livello di posizionamento all’interno del Codice, la liquidazione controllata non è inserita nella parte relativa alle procedure di sovraindebitamento (titolo IV capo II) bensì all’interno della parte inerente la liquidazione giudiziale (cioè l’ex fallimento – titolo V).

La ragione è che il Legislatore ha voluto concepire questa procedura come una “piccola” liquidazione giudiziale, ovvero una liquidazione giudiziale riservata agli imprenditori minori.

Possibilità di attivazione su istanza dei creditori

La liquidazione controllata può essere richiesta e attivata anche da un creditore purchè il suo credito sia superiore ad euro 50.000.

Ciò vuol dire che – a differenza del passato – la liquidazione controllata non è più una procedura esclusivamente volontaria.

Relazione OCC non più particolareggiata

La relazione dell’OCC (Organismo di composizione della crisi) continua ad esistere ma scompare la dicitura “particolareggiata” (art. 269 ccii). 

Scompare inoltre la lista di precisi contenuti obbligatori previsti dalla “vecchia” Legge 3/2012, e viene sostituita da altri contenuti di natura più generica.

Si prevede infatti che la relazione debba solamente illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sovraindebitato.

Eliminazione verifica atti in frode ai creditori e verifica “soft” del Tribunale

Leggendo l’art. 270 ccii sembra che la verifica dell’assenza di atti in frode ai creditori sia scomparsa, e che la verifica del Tribunale sia divenuta più formale e meno invasiva.

Tale aspetto appare un po’ strano, vista l’esdebitazione di diritto che – in base al nuovo codice – scatterebbe dopo 3 anni dall’apertura della procedura.

Interruzione automatica procedure esecutive

Sempre in base al medesimo articolo, le azioni esecutive in corso si interrompono automaticamente, allo stesso modo di quanto accade nella Liquidazione Giudiziale.

Ricordiamo che nella vecchia normativa il liquidatore doveva emanare un’apposita determina e richiedere poi al Giudice dell’esecuzione l’interruzione della procedura esecutiva.

Rapporti processuali e contrattuali più dettagliati

L’art. 270 ccii elenca inoltre con maggiore dettaglio la sorte dei rapporti processuali e contrattuali in corso.

Tali nozioni erano assenti nella vecchia normativa.

Programma di liquidazione più dettagliato

Il programma di liquidazione diventa molto più dettagliato (art. 272 ccii) e modellato su quello previsto per la liquidazione giudiziale.

Nella vecchia normativa il contenuto del programma di liquidazione non era dettagliato.

Deposito stato passivo e disciplina domande tardive

Lo stato passivo viene sempre redatto dal liquidatore ma con la novità del deposito in cancelleria (art. 273 ccii).

Il medesimo articolo disciplina inoltre le domande tardive, argomento sul quale la precedente normativa non diceva nulla.

Azioni revocatorie/recuperatorie del Liquidatore

Il liquidatore del sovraindebitamento ha ora la facoltà (art. 274 ccii) di intraprendere azioni di recupero crediti o azioni revocatorie analogamente ad un curatore fallimentare.

Tuttavia, tale previsione normativa non sembra destinata ad avere una grande applicazione pratica nella liquidazione controllata (essendo essa procedura volontaria, e dalle risorse liquide spesso esigue).

Disciplinati rendiconto e riparto

L’art 275 ccii introduce per la prima volta una disciplina precisa e dettagliata per le procedure di rendiconto e riparto.

Nel vigore della vecchia normativa, sia rendiconto che riparto non erano normati ma semplicemente mutuati (a livello di prassi) dalla legge fallimentare.

Abolita durata minima 4 anni

L’art 276 ccii disciplina invece la chiusura della procedura, introducendo una novità molto rilevante, ovvero l’eliminazione di una durata minima obbligatoria.

La vecchia normativa imponeva la durata minima di 4 anni per le procedure di liquidazione del patrimonio.

Creditori ipotecari anteposti ai prededucibili

Una novità alquanto sgradita ai creditori prededucibili è portata dall’ art. 277 ccii , il quale stabilisce che tali creditori vanno pagati sì … ma in subordine ai creditori ipotecari.

Qualora dunque i realizzi immobiliari fossero appena sufficienti (o non sufficienti) a pagare i creditori ipotecari, questo porterebbe i creditori prededucibili a non essere pagati.

Conclusioni

Il codice della crisi ha dotato la liquidazione controllata di una normativa molto più “ricca” rispetto alla liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012.

Emerge però anche un certo “appiattimento” sulla normativa della liquidazione giudiziale, per accorgersene basta leggere gli articoli relativi a:

  • domande di insinuazione
  • stato passivo
  • programma di liquidazione
  • rapporti contrattuali e processuali
  • rendiconto
  • riparto
  • interruzione delle procedure esecutive
  • azioni del liquidatore

Questa eccessiva somiglianza alla liquidazione giudiziale potrebbe avere l’effetto collaterale di appesantire la gestione pratica della procedura.

Come sempre, sarà il tempo a dirci se questa nuova impostazione sia funzionale o meno alle (contestuali) esigenze di tutela del debitore e dei creditori.

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A questi due link puoi vedere i nostri video-articoli dedicati a:

ristrutturazione debiti del consumatore https://www.studiopassantino.it/ristrutturazione-debiti-consumatore-codice-crisi/

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