Blog

Vedi tutti gli articoli

Uno scudo all’impresa per consentire il restructuring: cosa fare e cosa evitare

Soluzioni fai da te, improvvisate, pressapochiste, o frettolose, non sono certo la strada più consigliabile. Si rischia solamente di spendere soldi e non ottenere nulla. Ce lo insegna l’esperienza del Tribunale di Brescia, dove il Giudice ha (giustamente) respinto una richiesta di misure protettive stabilendo che esse siano inammissibili qualora l’istanza non sia stata pubblicata nel registro delle imprese, l’esperto non abbia accettato l’incarico, e la domanda di concordato precedentemente depositata sia stata rinunciata senza che il Tribunale ne abbia dichiarato l’improcedibilità. Il Tribunale infatti non avrebbe potuto verificare la strumentalità delle misure protettive senza un piano verificato plausibile dall’esperto (come detto, assente) e non avrebbe potuto limitare il sacrificio dei creditori con il monitoraggio dell’esperto, che ha il compito di trasmettere al Tribunale la relazione finale. Inoltre il divieto di accedere alla composizione negoziata in pendenza di concordato non può essere superato dalla semplice rinuncia del debitore, poichè è necessario che il Tribunale si pronunci con un’ordinanza di improcedibilità del concordato, dovendosi ritenere altrimenti pendente il concordato e inammissibile anche la composizione negoziata. Inoltre l’impresa aveva depositato una situazione patrimoniale risalente di un anno, mentre la legge impone che essa sia aggiornata a 60 giorni: una base dati così risalente non permetteva di vagliare correttamente le probabilità di risanamento e dunque la strumentalità delle misure protettive rispetto all’obiettivo di ristrutturazione. In conclusione, una pratica frettolosa e pressapochista, dal sapore strumentale, giustamente “bocciata” dal Tribunale, il quale forse ha voluto anche avvertire che la composizione negoziata non potrà essere utilizzata per dilatare senza termine l’ombrello protettivo del concordato o dell’accordo di ristrutturazione prenotativo. Così come non potrà essere utilizzata con il solo obiettivo di ottenere l’omologa del concordato semplificato, senza coltivare serie trattative intese a raggiungere un’intesa con i creditori attraverso altri istituti non residuali e non così favorevoli al debitore.

Fonte: sole24ore 14 Dicembre 2021

Contattaci per saperne di più !

E seguici su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornato!

Vedi tutti gli articoli