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Dal 12 agosto 2026, le imprese in difficoltà economica possono includere anche i debiti tributari verso Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nelle proposte di transazione fiscale previste dal Codice della crisi d’impresa.
La novità, introdotta dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, amplia le possibilità di ristrutturazione dei debiti, consentendo, a determinate condizioni, di proporre anche agli enti territoriali un pagamento parziale o dilazionato dei tributi dovuti.
Si tratta di un cambiamento importante per le imprese che, oltre ai debiti verso banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, hanno accumulato imposte locali non pagate.
Vediamo cosa cambia, quali debiti possono essere ridotti e come funziona concretamente la nuova disciplina.
COSA CAMBIA DAL 12 AGOSTO 2026 PER I DEBITI TRIBUTARI LOCALI?
Fino all’entrata in vigore della nuova normativa, la transazione fiscale prevista dal Codice della crisi riguardava essenzialmente i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, come IVA, IRES e IRAP, oltre ai debiti contributivi nei casi previsti dalla legge.
I debiti tributari verso gli enti territoriali rimanevano invece esclusi dalla disciplina specifica della transazione fiscale, creando una disparità di trattamento tra creditori pubblici.
Tale disparità appariva anche in contraddizione con i gradi di privilegio previsti dalla legge, essendo i tributi locali di grado inferiore rispetto a quelli statali.
Con il D.Lgs. 147/2026 – che estende il trattamento dei debiti tributari alle entrate amministrate dagli enti territoriali, modificando diverse disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – questa distinzione viene superata.
Quindi anche i tributi amministrati direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono essere oggetto di proposte di pagamento parziale o dilazionato, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi.
Questo significa che un’impresa può affrontare in modo più completo la propria esposizione tributaria, senza dover necessariamente prevedere il pagamento integrale di tutti i debiti fiscali locali.
Riferimento normativo
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 – Articolo 4
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245, 284-bis
QUALI TRIBUTI LOCALI POSSONO ESSERE RIDOTTI?
La nuova disciplina utilizza una formulazione ampia, che comprende i tributi amministrati dagli enti territoriali e i relativi accessori.
Tra le imposte interessate possono quindi rientrare, ad esempio:
- IMU: imposta municipale propria sugli immobili.
- TARI: tassa sui rifiuti.
- TASI: eventuali debiti residui relativi alla tassa sui servizi indivisibili.
- Imposta di soggiorno: nei limiti in cui si tratti di debiti tributari dell’impresa.
- Tributi regionali: come l’IRAP, già interessata dalla transazione fiscale in quanto amministrata dall’Agenzia delle Entrate, e altri tributi di competenza regionale.
La novità riguarda anche i relativi accessori, comprese sanzioni e interessi, secondo le disposizioni applicabili.
È importante precisare che non tutti i debiti verso un Comune o una Regione sono automaticamente tributi: canoni, corrispettivi e altre entrate patrimoniali devono essere valutati separatamente.
IN QUALI PROCEDURE SI PUÒ UTILIZZARE LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE?
L’estensione ai tributi locali riguarda diversi strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa:
- Composizione negoziata della crisi: possibilità di proporre un accordo transattivo agli enti territoriali nell’ambito delle trattative.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: possibilità di includere i tributi locali nella proposta di transazione fiscale.
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): applicazione della disciplina del trattamento dei crediti tributari territoriali.
- Concordato preventivo: possibilità di prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi locali (transazione fiscale).
- Concordato nella liquidazione giudiziale: estensione delle disposizioni sul trattamento dei crediti tributari locali.
La riforma interessa anche la transazione fiscale di gruppo, secondo le rispettive discipline.
In alcune procedure, inoltre, è possibile ottenere l’omologazione anche senza l’adesione del creditore pubblico, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge: è il cosiddetto cram down fiscale.
Non si tratta, tuttavia, di un diritto automatico alla riduzione dei debiti: occorre verificare i requisiti previsti per ciascuna procedura.
UN ESEMPIO PRATICO: COME UN’IMPRESA PUÒ RIDURRE I DEBITI IMU E TARI
Immaginiamo una società che attraversa una crisi di liquidità e abbia accumulato:
- 80.000 euro di debiti verso l’Agenzia delle Entrate;
- 40.000 euro di IMU non pagata;
- 20.000 euro di TARI arretrata;
- 160.000 euro di debiti verso banche e fornitori.
Il debito complessivo ammonta a 300.000 euro, di cui 60.000 euro verso il Comune.
Supponiamo che, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la società abbia l’esigenza di definire a saldo e stralcio anche questi tributi comunali.
Con la precedente normativa, la società sarebbe stata costretta ad aprire con l’ente pubblico un tavolo di trattativa del tutto simile a quello che si attua con qualsiasi altro creditore privato (fornitore, banca, etc…) con il rischio che tale interlocuzione risultasse inefficace, anche in assenza di una specifica disciplina che consentisse all’ente territoriale di aderire alla proposta di transazione fiscale.
Con la nuova normativa, invece, viene introdotta una specifica procedura di legge calibrata sugli enti locali, offrendo così un quadro normativo più chiaro per la formulazione e la valutazione delle proposte di pagamento parziale o dilazionato.
Supponiamo ora:
- che la società proponga di pagare il 40% dei debiti tributari comunali
- che il Comune rifiuti la proposta, nonostante la stessa sia più conveniente rispetto a ciò che il Comune incasserebbe se la società finisse in liquidazione giudiziale.
Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge per l’omologazione forzosa (cram down fiscale), il Tribunale potrebbe omologare la proposta anche senza l’adesione del Comune, rendendo vincolante il pagamento nella misura del 40%.
Il risultato sarebbe il seguente:
Debito | Importo originario | Importo proposto |
IMU | €40.000 | €16.000 |
TARI | €20.000 | €8.000 |
Totale | €60.000 | €24.000 |
Il risparmio potenziale sarebbe dunque di 36.000 euro.
LA NUOVA DISCIPLINA VALE ANCHE PER LE PROCEDURE GIÀ IN CORSO?
Sì. Ed è uno degli aspetti più interessanti della riforma.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 agosto 2026 e, in assenza di un regime transitorio specifico, possono trovare applicazione anche nelle procedure avviate precedentemente.
Questo può consentire alle imprese che stanno già negoziando un accordo di ristrutturazione o predisponendo un concordato preventivo di valutare l’inclusione dei debiti tributari locali nella proposta.
Occorre però distinguere le diverse situazioni.
Nella composizione negoziata, ad esempio, la proposta deve essere formulata mentre le trattative sono ancora in corso, tenendo conto del loro effettivo stato di avanzamento.
Nel concordato preventivo, la possibilità di modificare la proposta deve essere coordinata con i termini e le regole processuali applicabili (fino a 20 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto).
Nelle altre procedure interessate dalla riforma (accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato nella liquidazione giudiziale) vi sono regole specifiche per apportare modifiche alla proposta.
La novità non permette quindi di riaprire indiscriminatamente procedure già concluse, ma può offrire nuove opportunità a quelle ancora pendenti.
Riferimento normativo
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 – Articolo 4
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: artt. 23, comma 2-bis; 58 e 63; 64-bis; 105, comma 4; 240–245.
QUALI VANTAGGI OFFRE LA RIFORMA ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ?
Il vantaggio principale consiste nella possibilità di affrontare i debiti fiscali in maniera più organica e coerente, superando le disparità di trattamento tra tributi statali e locali.
Un’impresa che intende ristrutturare la propria esposizione debitoria può ora valutare il trattamento dei tributi locali insieme a quello degli altri creditori, anziché doverli necessariamente soddisfare per intero.
Questo può rendere più sostenibile il piano di risanamento, liberare risorse finanziarie e aumentare le possibilità di raggiungere un accordo con i creditori.
Per comprendere meglio il funzionamento generale dell’istituto, puoi approfondire anche il nostro video-articolo dedicato alla transazione fiscale nel Codice della crisi d’impresa, nel quale riepiloghiamo le possibilità di utilizzo di questo strumento nelle diverse procedure.
Rimane comunque fondamentale predisporre un piano economicamente sostenibile e verificare la convenienza della proposta per i creditori pubblici, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.
DOMANDE FREQUENTI SULLA TRANSAZIONE FISCALE DEI TRIBUTI LOCALI
Le imprese possono proporne il pagamento parziale o dilazionato nell’ambito delle procedure previste dalla legge. L’eventuale riduzione dipende dalla proposta, dalle condizioni normative e dall’esito della procedura.
No. Tuttavia, negli strumenti per i quali è previsto il cram down, il tribunale può omologare la proposta anche senza l’adesione dell’ente, se sussistono tutti i requisiti di legge.
Sì, se possiede i requisiti per accedere a uno degli strumenti previsti dalla riforma. La dimensione aziendale, da sola, non determina il diritto alla transazione.
HAI DEBITI FISCALI CHE LA TUA IMPRESA NON RIESCE PIÙ A SOSTENERE?
Quando i debiti si accumulano, soprattutto nei confronti di più creditori, può diventare difficile capire da dove iniziare e quali soluzioni siano realmente percorribili.
La nuova disciplina sui tributi locali offre un’opportunità in più, ma ogni situazione richiede una valutazione attenta: non sempre una transazione è possibile e non tutte le procedure sono adatte a ogni impresa.
Se la tua azienda sta attraversando un momento di difficoltà finanziaria, possiamo esaminare insieme la situazione debitoria e valutare quali strumenti offre il Codice della crisi.
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