Tassate le riduzioni debitorie avvenute prima del piano di risanamento “ufficiale”
Le
riduzioni dei debiti anteriori al piano di risanamento attestato ai sensi
all’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare pubblicato nel
registro delle imprese costituiscono sopravvenienze attive interamente
imponibili, non potendo trovare applicazione, relativamente a esse, l’esenzione
prevista dall’articolo 88, comma 4-ter del Tuir. Lo ha precisato l’agenzia
delle Entrate da circa un anno con la risposta ad un interpello del maggio
2021, secondo cui questa norma opera solo per le riduzioni di debiti concordate
in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per
conseguire il risanamento.
Restano
perciò escluse dall’esenzione le riduzioni che (pur essendo state attuate ai
fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente
all’attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e a
essa non sono condizionate. In effetti l’espressione «in caso di … un piano
attestato … pubblicato nel registro delle imprese», presente nell’articolo 88,
limita l’esenzione alle riduzioni di debiti conseguite in esecuzione delle
previsioni del piano di risanamento, costituente il fondamento degli accordi da
cui le riduzioni sono originate. Tant’è che normalmente la conclusione degli
accordi con i creditori avviene contestualmente al rilascio dell’attestazione.
Un’interpretazione estensiva e “di manica larga” potrebbe tuttavia portare a
concludere che la detassazione spetti anche per le riduzioni di debiti non
esplicitamente previste dal piano, ove discendano ugualmente da esso. Ma
evidentemente in questo caso l’interpretazione è restrittiva. Attenzione poi al
tema della pubblicazione del piano attestato prevista ai fini dell’esenzione. Tale
pubblicazione è facoltativa sul piano civilistico, ma ai fini fiscali pare
essere essenziale per attribuire ufficialità al piano e ai relativi accordi, in
quanto sottoscritti al di fuori di un procedimento giudiziale. Nella prassi,
agli accordi assistiti dal piano di risanamento attestato viene già attribuita
data certa mediante l’autentica delle firme dei loro sottoscrittori da parte di
un notaio e l’attestazione rilasciata dal professionista indipendente del pari
con autentica notarile. Per questo motivo, in assenza di una espressa
limitazione temporale concernente la pubblicazione nel registro delle imprese,
la condizione è da ritenersi soddisfatta se la pubblicazione interviene entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio di realizzo della sopravvenienza, ovvero entro il più ampio
termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore.
Fonte: sole24ore
11/05/2021
Contattaci per saperne di più !
E seguici su Facebook e Linkedin per
essere sempre aggiornato!