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Stop al contratto se le sanzioni impediscono la prestazione

Il conflitto in Ucraina e le sanzioni adottate dalla Ue nei confronti della Federazione russa hanno notevoli ripercussioni sui rapporti commerciali internazionali. Da ultimo, l’attenzione si è spostata sulla minacciata imposizione da parte del presidente Putin del rublo quale valuta per il pagamento delle forniture di gas, ma è ampia la casistica di contratti su cui la guerra impatta.

Una delle situazioni tipo più familiari all’export del nostro Paese è quella di un contratto tra un’impresa italiana e un’impresa russa o ucraina, regolato dalla legge italiana. Quali rimedi ha a disposizione il contraente che subisce le conseguenze economiche negative? Non sussistendo una “legislazione emergenziale” – né interna né internazionale – capace di disciplinare in via generale e uniforme gli effetti dei fatti sopravvenuti derivanti dalla crisi in atto, vanno considerati i rimedi tradizionali previsti dal nostro ordinamento.

Alcune restrizioni imposte alla Federazione russa nel corso delle ultime settimane possono infatti collocarsi tra i fatti successivi suscettibili di rendere impossibile l’esecuzione di una prestazione contrattuale.

Per il Codice civile, se la prestazione diviene totalmente impossibile per una causa non imputabile a chi deve eseguirla, l’obbligazione si estingue e il debitore della prestazione (l’impresa italiana esportatrice, ad esempio) non incorre in responsabilità per i danni eventualmente subiti dall’altro contraente. Sul piano contrattuale, il rapporto si scioglie di legge.. Nello scenario in esame, la causa non imputabile al debitore potrebbe consistere: 1) nell’imposizione di uno dei divieti di esportazione previsti dalle sanzioni, se obiettivamente idoneo a impedire del tutto l’esecuzione della prestazione; 2) nella oggettiva impossibilità per il debitore di consegnare la merce oggetto di fornitura nel territorio russo o ucraino, a causa del conflitto.

Fonte: sole24ore 28/03/2022

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