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Sovraindebitamento: “bocciato” il piano che offre ai creditori un pagamento minimale

Niente omologa per un piano del consumatore che prevede il pagamento di una percentuale troppo esigua, pari al 3,82 per cento. È questo il contenuto della recente sentenza della Cassazione n. 28013/2022 del 26 settembre 2022 (relatore Abete). La vicenda è la seguente. Una sovraindebitata si era vista negare dal Tribunale l’omologa del piano del consumatore sotto il regime della legge 3/2012 perché la proposta non sarebbe stata rispondente al criterio del soddisfacimento effettivo dei creditori. In considerazione della giovane età, argomentava il Tribunale, la sovraindebitata avrebbe potuto reperire le risorse necessarie a incrementare l’apporto in favore della massa che con il piano subiva un sacrificio eccessivo. La sovraindebitata impugnava così la sentenza del Tribunale, argomentando che la Legge 3/2012 prevede ipotesi tipiche di ammissibilità, quali l’insussistenza di atti in frode e il ricorso sproporzionato al credito, ma non la percentuale minima da offrire ai creditori. La Cassazione ha respinto il ricorso specificando che il piano è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica: la ristrutturazione del debitore e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ma come eccezione al principio per il quale le modificazioni contrattuali postulano la volontà di tutti i contraenti. Ove la percentuale sia troppo bassa, non viene soddisfatta la causa concreta del piano. La Suprema corte non ha tuttavia indicato una massima valevole per tutti i giudizi di sovraindebitamento, né ha fissato una percentuale minima al disotto della quale la proposta appare inammissibile in ogni caso.

Fonte: sole24ore 12/10/2022

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