Sovraindebitamento: “bocciato” il piano che offre ai creditori un pagamento minimale
Niente
omologa per un piano del consumatore che prevede il pagamento di una
percentuale troppo esigua, pari al 3,82 per cento. È questo il contenuto della
recente sentenza della Cassazione n. 28013/2022 del 26 settembre 2022 (relatore
Abete). La vicenda è la seguente. Una sovraindebitata si era vista negare dal
Tribunale l’omologa del piano del consumatore sotto il regime della legge
3/2012 perché la proposta non sarebbe stata rispondente al criterio del
soddisfacimento effettivo dei creditori. In considerazione della giovane età,
argomentava il Tribunale, la sovraindebitata avrebbe potuto reperire le risorse
necessarie a incrementare l’apporto in favore della massa che con il piano
subiva un sacrificio eccessivo. La sovraindebitata impugnava così la sentenza
del Tribunale, argomentando che la Legge 3/2012 prevede ipotesi tipiche di
ammissibilità, quali l’insussistenza di atti in frode e il ricorso
sproporzionato al credito, ma non la percentuale minima da offrire ai
creditori. La Cassazione ha respinto il ricorso specificando che il piano è un
negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica: la
ristrutturazione del debitore e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, ma come eccezione al principio per il quale le modificazioni
contrattuali postulano la volontà di tutti i contraenti. Ove la percentuale sia
troppo bassa, non viene soddisfatta la causa concreta del piano. La Suprema
corte non ha tuttavia indicato una massima valevole per tutti i giudizi di
sovraindebitamento, né ha fissato una percentuale minima al disotto della quale
la proposta appare inammissibile in ogni caso.
Fonte:
sole24ore 12/10/2022
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