Sdoganato al 100% il concordato con transazione fiscale “forzosa”
Mancava
solamente l’ammissione da parte della diretta interessata, ovvero l‘Agenzia
delle Entrate. Ammissione che non ha tardato ad arrivare.
Qualche
settimana fa i suoi funzionari, rispondendo a uno dei quesiti di Telefisco
2022, hanno riconosciuto che la transazione fiscale prevista dalla legge
fallimentare può essere omologata forzosamente dal tribunale, non solo quando
l’amministrazione finanziaria non si pronuncia sulla proposta di transazione
formulatale, ma anche quando tale proposta viene espressamente rigettata. Si
tratta di una precisazione importante, con la quale l’agenzia delle Entrate
pone fine alla querelle originata dall’interpretazione della norma
Sia in dottrina
che in giurisprudenza era infatti nato un contrasto che con il passar del tempo
aveva visto prevalere sulla cosiddetta “tesi restrittiva” l’opposta “tesi
estensiva”, che è quella ora avallata dall’Agenzia. La presa di posizione
espressa a Telefisco 2022 non è tuttavia dovuta al consolidamento
dell’indirizzo giurisprudenziale che si è mostrato sempre più favorevole a tale
tesi, bensì all’ulteriore modifica legislativa, con la quale la formulazione
della norma che disciplina la omologazione forzosa nell’ambito del concordato preventivo
è stata allineata a quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
stabilendo che in entrambi i casi tale forma di omologazione può essere
disposta dal tribunale «in mancanza di adesione» del fisco e quindi tanto in
caso di «mancanza di adesione» dovuta all’assenza di una pronuncia quanto in
caso di «mancanza di adesione» dovuta al rigetto della proposta. Ovviamente
qualora l’Agenzia non sia d’accordo con il contenuto della proposta
forzosamente omologata, potrà sempre depositare opposizione alla sentenza di
omologa, qualora ne ravvisi la convenienza.
Fonte: sole24ore
01/02/2022
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