Blog

Vedi tutti gli articoli

Sdoganato al 100% il concordato con transazione fiscale “forzosa”

Mancava solamente l’ammissione da parte della diretta interessata, ovvero l‘Agenzia delle Entrate. Ammissione che non ha tardato ad arrivare.

Qualche settimana fa i suoi funzionari, rispondendo a uno dei quesiti di Telefisco 2022, hanno riconosciuto che la transazione fiscale prevista dalla legge fallimentare può essere omologata forzosamente dal tribunale, non solo quando l’amministrazione finanziaria non si pronuncia sulla proposta di transazione formulatale, ma anche quando tale proposta viene espressamente rigettata. Si tratta di una precisazione importante, con la quale l’agenzia delle Entrate pone fine alla querelle originata dall’interpretazione della norma

Sia in dottrina che in giurisprudenza era infatti nato un contrasto che con il passar del tempo aveva visto prevalere sulla cosiddetta “tesi restrittiva” l’opposta “tesi estensiva”, che è quella ora avallata dall’Agenzia. La presa di posizione espressa a Telefisco 2022 non è tuttavia dovuta al consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale che si è mostrato sempre più favorevole a tale tesi, bensì all’ulteriore modifica legislativa, con la quale la formulazione della norma che disciplina la omologazione forzosa nell’ambito del concordato preventivo è stata allineata a quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, stabilendo che in entrambi i casi tale forma di omologazione può essere disposta dal tribunale «in mancanza di adesione» del fisco e quindi tanto in caso di «mancanza di adesione» dovuta all’assenza di una pronuncia quanto in caso di «mancanza di adesione» dovuta al rigetto della proposta. Ovviamente qualora l’Agenzia non sia d’accordo con il contenuto della proposta forzosamente omologata, potrà sempre depositare opposizione alla sentenza di omologa, qualora ne ravvisi la convenienza.

Fonte: sole24ore 01/02/2022

Contattaci per saperne di più !

E seguici su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornato!

Vedi tutti gli articoli