Le
sanzioni tributarie devono sempre confrontarsi con il principio di
proporzionalità. Se da tale analisi dovessero emergere criticità, il giudice ha
il dovere quanto meno di ridurre la misura edittale fino alla metà del minimo.
La sensibilità della giurisprudenza verso l’applicazione del principio di
proporzionalità anche nel campo delle sanzioni tributarie si sta
progressivamente accrescendo. Il caso più frequente in cui si dibatte sulla
congruità delle sanzioni è sicuramente l’IVA (lettere d’intento, detrazione,
IVA di gruppo, società non operative, attività all’estero, etc…) ma non mancano
anche altri esempi.
La Corte
di giustizia europea è intervenuta in molte occasioni per chiarire come debba
essere declinata in concreto la proporzionalità nel settore delle sanzioni
tributarie. È stato in particolare affermato che, allo scopo, occorre guardare
alla gravità della violazione, da un lato, e alle modalità di commisurazione
della sanzione, dall’altro.
In caso di
riscontro di sanzione manifestamente in contrasto con il principio di
proporzionalità, il rimedio che il Giudice può adottare è la disapplicazione
della norma o l’applicazione della riduzione fino alla metà del minimo.
Fonte: sole24ore
09/05/2022
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