Riforma penale più “clemente” verso l’imprenditore in crisi
L’intervento di riforma di tutta
la parte penale della crisi d’impresa che, a pochi giorni dall’entrata in
vigore del Codice, il prossimo 15 luglio, è stato messo a punto dalla
commissione appositamente istituita, è focalizzato su esimenti, tenuità del
fatto e attenuati per mitigarne le conseguenze nei confronti dell’imprenditore.
La volontà è quella di adeguare
la disciplina penale al nuovo assetto civilistico, dove lo scopo principale
della gestione della crisi d’impresa è quello conservativo, indirizzato a
mantenere l’impresa e le sue strutture produttive all’interno del circuito
economico.
La grande parte delle fattispecie
penali è rimasta infatti ancorata a modelli economici, storici e sociali ormai
tramontati, funzionali sul piano tecnico a una procedura concorsuale, il
fallimento, indirizzata alla liquidazione dei beni dell’impresa espulsa dal
mercato.
Nel merito, l’attenzione alla
figura dell’imprenditore e la salvaguardia dei beni aziendali passa per un
deciso rafforzamento, a vario titolo, degli effetti delle condotte riparatorie
Ad esempio, la punibilità è
esclusa quando l’autore di fatti di bancarotta (fraudolenta, preferenziale e
colposa) ha volontariamente e integralmente posto rimedio al danno e rimosso il
pericolo provocato, attraverso la ricostituzione dell’attivo corrispondente
alle condotte di impoverimento del patrimonio e la ricostruzione delle
scritture contabili prima della sentenza di liquidazione giudiziale.
Scatterà poi la causa di non
punibilità per tenuità del fatto quando per le modalità della condotta e per
l’esiguità del danno o del pericolo l’offesa non è grave e il comportamento non
è abituale.
Verrà poi prevista una riduzione
tra la metà e i due terzi della pena quando le condotte riparatorie sono state
realizzate volontariamente prima del giudizio, come pure la pena è diminuita
sino alla metà quando chi ha commesso i fatti di bancarotta anche dopo la
sentenza di liquidazione giudiziale ma prima del giudizio si è adoperato per
ridurre in maniera efficace le conseguenze del reato oppure ha fattivamente
collaborato per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione di responsabilità
altrui.
Infine, per evitare un utilizzo strumentale soprattutto del concordato semplificato e del concordato preventivo liquidatorio, la risposta penale viene ancorata alla presenza di una situazione di insolvenza, escludendo invece il “semplice” stato di crisi.
Fonte: sole24ore 03/07/2022
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