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Riforma penale più “clemente” verso l’imprenditore in crisi

L’intervento di riforma di tutta la parte penale della crisi d’impresa che, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Codice, il prossimo 15 luglio, è stato messo a punto dalla commissione appositamente istituita, è focalizzato su esimenti, tenuità del fatto e attenuati per mitigarne le conseguenze nei confronti dell’imprenditore.

La volontà è quella di adeguare la disciplina penale al nuovo assetto civilistico, dove lo scopo principale della gestione della crisi d’impresa è quello conservativo, indirizzato a mantenere l’impresa e le sue strutture produttive all’interno del circuito economico.

La grande parte delle fattispecie penali è rimasta infatti ancorata a modelli economici, storici e sociali ormai tramontati, funzionali sul piano tecnico a una procedura concorsuale, il fallimento, indirizzata alla liquidazione dei beni dell’impresa espulsa dal mercato.

Nel merito, l’attenzione alla figura dell’imprenditore e la salvaguardia dei beni aziendali passa per un deciso rafforzamento, a vario titolo, degli effetti delle condotte riparatorie

Ad esempio, la punibilità è esclusa quando l’autore di fatti di bancarotta (fraudolenta, preferenziale e colposa) ha volontariamente e integralmente posto rimedio al danno e rimosso il pericolo provocato, attraverso la ricostituzione dell’attivo corrispondente alle condotte di impoverimento del patrimonio e la ricostruzione delle scritture contabili prima della sentenza di liquidazione giudiziale.

Scatterà poi la causa di non punibilità per tenuità del fatto quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo l’offesa non è grave e il comportamento non è abituale.

Verrà poi prevista una riduzione tra la metà e i due terzi della pena quando le condotte riparatorie sono state realizzate volontariamente prima del giudizio, come pure la pena è diminuita sino alla metà quando chi ha commesso i fatti di bancarotta anche dopo la sentenza di liquidazione giudiziale ma prima del giudizio si è adoperato per ridurre in maniera efficace le conseguenze del reato oppure ha fattivamente collaborato per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione di responsabilità altrui.

Infine, per evitare un utilizzo strumentale soprattutto del concordato semplificato e del concordato preventivo liquidatorio, la risposta penale viene ancorata alla presenza di una situazione di insolvenza, escludendo invece il “semplice” stato di crisi.

Fonte: sole24ore 03/07/2022

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