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Pignoramenti presso terzi: nuovo adempimento per il creditore

Al debutto una interessante disposizione mirata al procedimento di espropriazione presso terzi. La legge, infatti, introduce un nuovo adempimento per il creditore che procede a un pignoramento presso terzi. La disposizione si applica ai procedimenti instaurati da mercoledì 22 giugno. Ai procedimenti già iniziati a quella data, si applicano invece le norme previgenti.  In cosa consiste questo nuovo adempimento ?

Riguarda il creditore che intende procedere a un pignoramento presso terzi. Tale creditore deve informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore esecutato e il terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorati, notificando e depositando l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace.

La modifica mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del pignoramento del credito di essere tempestivamente informato della sua sopravvenuta inefficacia. In realtà il Codice di procedura civile già prevede che il creditore debba notificare la citazione per l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30 giorni da quando l’ufficiale giudiziario gli riconsegna l’atto notificato, debba depositare nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramento diventa inefficace.

Ora la riforma aggiunge però un adempimento che consente al terzo che ha già ricevuto la notifica del pignoramento di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi oneri e se quindi il pignoramento è ancora efficace. Il creditore, infatti, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione integra un’altra nuova causa di inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso. Con un’ulteriore disposizione si fa chiarezza sul momento nel quale si produrranno gli effetti della sanzione processuale nei rapporti tra le parti. Si stabilisce in particolare che, se la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Questa nuova disciplina è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.

Fonte: sole24ore 20/06/2022

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