Pignoramenti presso terzi: nuovo adempimento per il creditore
Al debutto
una interessante disposizione mirata al procedimento di espropriazione presso
terzi. La legge, infatti, introduce un nuovo adempimento per il creditore che
procede a un pignoramento presso terzi. La disposizione si applica ai
procedimenti instaurati da mercoledì 22 giugno. Ai procedimenti già iniziati a
quella data, si applicano invece le norme previgenti. In cosa consiste questo nuovo adempimento ?
Riguarda
il creditore che intende procedere a un pignoramento presso terzi. Tale
creditore deve informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore esecutato
e il terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorati, notificando e
depositando l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza
di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Se non lo fa, il
pignoramento diventa inefficace.
La
modifica mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del
pignoramento del credito di essere tempestivamente informato della sua
sopravvenuta inefficacia. In realtà il Codice di procedura civile già prevede
che il creditore debba notificare la citazione per l’udienza di comparizione
davanti al giudice dell’esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30
giorni da quando l’ufficiale giudiziario gli riconsegna l’atto notificato,
debba depositare nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramento
diventa inefficace.
Ora la
riforma aggiunge però un adempimento che consente al terzo che ha già ricevuto
la notifica del pignoramento di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi
oneri e se quindi il pignoramento è ancora efficace. Il creditore, infatti,
entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento,
dovrà notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo
con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche
questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. La
mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione
integra un’altra nuova causa di inefficacia del pignoramento. Qualora il
pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce
solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o
depositato l’avviso. Con un’ulteriore disposizione si fa chiarezza sul momento
nel quale si produrranno gli effetti della sanzione processuale nei rapporti
tra le parti. Si stabilisce in particolare che, se la notifica dell’avviso di
avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo
cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Questa
nuova disciplina è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di
beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e
consentendo l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate
da precedenti pignoramenti.
Fonte:
sole24ore 20/06/2022
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