Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione : breve identikit e peculiarità
SIMILITUDINI
COL CONCORDATO PREVENTIVO
E’ una procedura concorsuale riservata all’imprenditore
non minore, con un giudice delegato, un commissario giudiziale, e una fase in
cui si svolgono le operazioni di voto. Il debitore non viene spossessato ma
conserva poteri gestione ordinaria e straordinaria, seppur nell’interesse dei
creditori, e sotto il controllo del commissario.
Occorre autorizzazione giudiziale per:
–
Contrarre finanziamenti prededucibili
–
Concedere prelazioni opponibili alla massa
Sono inefficaci le ipoteche iscritte nei 90 giorni
precedenti l’iscrizione della domanda nel Registro Imprese.
Vigono inoltre le stesse regole del concordato preventivo
anche in merito a:
–
funzionamento delle operazioni di voto
–
formazione della maggioranza all’interno di una classe
–
irrevocabilità degli atti compiuti in esecuzione del
piano omologato.
DIFFERENZE
RISPETTO AL CONCORDATO PREVENTIVO
Vi è la possibilità di distribuire il valore generato
dal piano “bypassando” completamente le cause legittime di prelazione (nel
concordato preventivo in continuità questo è possibile ma solo nella forma più
“leggera” della relative priority rule, e solo limitatamente all’attivo
derivante dai flussi della continuità).
E’ bypassabile il principio (sancito dal Codice
Civile) secondo cui l’imprenditore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri.
Non sono previsti particolari limiti o “paletti” al
fatto che il piano sia di natura liquidatoria (nel concordato preventivo
invece, ci sono i due “paletti” del pagamento minimo ai chirografari pari al
20%, e dell’apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il
10%)
Il vaglio del Tribunale è molto più “leggero”, si
limita a verificare la ritualità della proposta e la corretta formazione delle
classi (nel concordato preventivo invece il vaglio del Tribunale riguarda la
fattibilità qualora sia liquidatorio, e la non manifesta inidoneità a
soddisfare i creditori qualora sia in continuità).
E’ strettamente richiesta l’unanimità delle classi, senza
alcuna deroga (nel concordato preventivo invece basta il voto favorevole della
maggioranza delle classi, e – qualora liquidatorio – anche il voto favorevole
della maggioranza dei crediti ammessi al voto).
Vi è maggiore vulnerabilità dell’imprenditore nel
lasso di tempo ante-omologa: sono infatti potenzialmente revocabili gli atti
compiuti dal debitore dall’apertura della procedura fino all’omologa (cosa che
invece non sussiste nel concordato preventivo, che quindi gode di maggiore
“protezione” in tal senso).
Non vi è nessun riferimento alla transazione
fiscale/contributiva né al cram down,
di conseguenza è necessario avventurarsi nell’ardua impresa di procurarsi
l’assenso degli Enti competenti (questo è forse l’aspetto più penalizzante di
tutta la procedura).
In caso di mancata omologa, è possibile “passare” al
concordato preventivo per evitare la liquidazione giudiziale. Il passaggio è
possibile anche in senso inverso (alias da concordato preventivo a PRO) purchè
non siano ancora cominciate le operazioni di voto.
Fonte: sole24ore 10/10/2022
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