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Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione : breve identikit e peculiarità

SIMILITUDINI COL CONCORDATO PREVENTIVO

E’ una procedura concorsuale riservata all’imprenditore non minore, con un giudice delegato, un commissario giudiziale, e una fase in cui si svolgono le operazioni di voto. Il debitore non viene spossessato ma conserva poteri gestione ordinaria e straordinaria, seppur nell’interesse dei creditori, e sotto il controllo del commissario.

Occorre autorizzazione giudiziale per:

          Contrarre finanziamenti prededucibili

          Concedere prelazioni opponibili alla massa

Sono inefficaci le ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti l’iscrizione della domanda nel Registro Imprese.

Vigono inoltre le stesse regole del concordato preventivo anche in merito a:

          funzionamento delle operazioni di voto

          formazione della maggioranza all’interno di una classe

          irrevocabilità degli atti compiuti in esecuzione del piano omologato.

 

DIFFERENZE RISPETTO AL CONCORDATO PREVENTIVO

Vi è la possibilità di distribuire il valore generato dal piano “bypassando” completamente le cause legittime di prelazione (nel concordato preventivo in continuità questo è possibile ma solo nella forma più “leggera” della relative priority rule, e solo limitatamente all’attivo derivante dai flussi della continuità).

 

E’ bypassabile il principio (sancito dal Codice Civile) secondo cui l’imprenditore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

 

Non sono previsti particolari limiti o “paletti” al fatto che il piano sia di natura liquidatoria (nel concordato preventivo invece, ci sono i due “paletti” del pagamento minimo ai chirografari pari al 20%, e dell’apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%)

 

Il vaglio del Tribunale è molto più “leggero”, si limita a verificare la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi (nel concordato preventivo invece il vaglio del Tribunale riguarda la fattibilità qualora sia liquidatorio, e la non manifesta inidoneità a soddisfare i creditori qualora sia in continuità).

 

E’ strettamente richiesta l’unanimità delle classi, senza alcuna deroga (nel concordato preventivo invece basta il voto favorevole della maggioranza delle classi, e – qualora liquidatorio – anche il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto).

 

Vi è maggiore vulnerabilità dell’imprenditore nel lasso di tempo ante-omologa: sono infatti potenzialmente revocabili gli atti compiuti dal debitore dall’apertura della procedura fino all’omologa (cosa che invece non sussiste nel concordato preventivo, che quindi gode di maggiore “protezione” in tal senso).

 

Non vi è nessun riferimento alla transazione fiscale/contributiva né al cram down, di conseguenza è necessario avventurarsi nell’ardua impresa di procurarsi l’assenso degli Enti competenti (questo è forse l’aspetto più penalizzante di tutta la procedura).

 

In caso di mancata omologa, è possibile “passare” al concordato preventivo per evitare la liquidazione giudiziale. Il passaggio è possibile anche in senso inverso (alias da concordato preventivo a PRO) purchè non siano ancora cominciate le operazioni di voto.

 

Fonte: sole24ore 10/10/2022

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