Blog

Vedi tutti gli articoli

Piano di ristrutturazione omologato: il problema fiscale

Rischio tassazione per le sopravvenienze da falcidia nel piano di ristrutturazione omologato (comunemente definito PRO), che nasce senza copertura tributaria e sembra non godere dei benefici e delle franchigie tradizionalmente assegnati agli strumenti di gestione della crisi. È il quadro che emerge dalla lettura congiunta del nuovo Codice della crisi e del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il PRO è uno strumento totalmente nuovo, disciplinato dagli articoli da 64-bis a 64-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Ciò che lo rende unico è la possibilità di prevedere un piano di soddisfacimento dei creditori in deroga alle cause legittime di prelazione. La condizione è che la proposta sia approvata da tutte le classi, in cui devono essere obbligatoriamente collocati i creditori. Una delle incertezze riguarda il rapporto con l’Erario.

Il TUIR prevede per gli strumenti di soluzione della crisi l’esenzione della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito verso i creditori. Lo stabilisce l’articolo 88, comma 4-ter, che riporta nel dettaglio gli strumenti ammessi al beneficio. Tra quelli elencati, e quindi ammessi, non c’è però il nuovo piano di ristrutturazione omologato.

E, mentre per la composizione negoziata il Codice della crisi prevede espressamente (articolo 25-bis, comma quinto) l’applicabilità dell’articolo 88 TUIR, nulla dispone per il nuovo piano di ristrutturazione omologato, ponendo quindi dubbi sull’esenzione.

Il PRO nasce come istituto autonomo, nuovo, e le sue regole richiamano di volta in volta altri istituti previsti dal Codice.

Nel corso della procedura il debitore non subisce alcuno spossessamento, e mantiene su di sé la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Gli atti straordinari conclusi rimangono quindi efficaci, con una impostazione assimilabile alla composizione negoziata. Più vicina alle regole dell’accordo di ristrutturazione del debito è, invece, la disciplina dei contratti pendenti di finanziamento. L’apertura della procedura non comporta l’immediata esigibilità del credito, cosicché il debitore potrà proseguire, senza autorizzazioni specifiche, il pagamento delle rate in scadenza e quindi di un debito “pregresso”.

A livello procedurale, il PRO fa riferimento per larga parte alle regole del concordato preventivo, tra cui le modalità di convocazione dei creditori, gli obblighi del commissario, le operazioni di voto e la possibile conversione in liquidazione giudiziale in presenza di atti in frode ai creditori.

In sintesi, il Pro è strumento autenticamente nuovo. L’articolo 88 TUIR non lo cita e quindi, ad oggi, la sopravvenienza da falcidia non può considerarsi esclusa da tassazione. Salvo rapido adeguamento normativo, la manovra prevista nel piano dovrà tenere conto degli effetti fiscali “negativi”.

 

Fonte: sole24ore 22/09/2022

Per ulteriori approfondimenti visita la sezione “focus tecnici” del nostro blog o segui la nostra pagina Linkedin di studio

Vedi tutti gli articoli