Piano di ristrutturazione omologato: il problema fiscale
Rischio tassazione per le sopravvenienze da falcidia
nel piano di ristrutturazione omologato (comunemente definito PRO), che nasce senza
copertura tributaria e sembra non godere dei benefici e delle franchigie
tradizionalmente assegnati agli strumenti di gestione della crisi. È il quadro
che emerge dalla lettura congiunta del nuovo Codice della crisi e del Testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Il PRO è uno strumento totalmente nuovo, disciplinato
dagli articoli da 64-bis a 64-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Ciò che lo rende unico è la possibilità di prevedere
un piano di soddisfacimento dei creditori in deroga alle cause legittime di
prelazione. La condizione è che la proposta sia approvata da tutte le classi,
in cui devono essere obbligatoriamente collocati i creditori. Una delle
incertezze riguarda il rapporto con l’Erario.
Il TUIR prevede per gli strumenti di soluzione della
crisi l’esenzione della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del
debito verso i creditori. Lo stabilisce l’articolo 88, comma 4-ter, che riporta
nel dettaglio gli strumenti ammessi al beneficio. Tra quelli elencati, e quindi
ammessi, non c’è però il nuovo piano di ristrutturazione omologato.
E, mentre per la composizione negoziata il Codice
della crisi prevede espressamente (articolo 25-bis, comma quinto)
l’applicabilità dell’articolo 88 TUIR, nulla dispone per il nuovo piano di ristrutturazione
omologato, ponendo quindi dubbi sull’esenzione.
Il PRO nasce come istituto autonomo, nuovo, e le sue
regole richiamano di volta in volta altri istituti previsti dal Codice.
Nel corso della procedura il debitore non subisce
alcuno spossessamento, e mantiene su di sé la gestione ordinaria e
straordinaria dell’impresa. Gli atti straordinari conclusi rimangono quindi
efficaci, con una impostazione assimilabile alla composizione negoziata. Più
vicina alle regole dell’accordo di ristrutturazione del debito è, invece, la
disciplina dei contratti pendenti di finanziamento. L’apertura della procedura
non comporta l’immediata esigibilità del credito, cosicché il debitore potrà
proseguire, senza autorizzazioni specifiche, il pagamento delle rate in scadenza
e quindi di un debito “pregresso”.
A livello procedurale, il PRO fa riferimento per larga
parte alle regole del concordato preventivo, tra cui le modalità di
convocazione dei creditori, gli obblighi del commissario, le operazioni di voto
e la possibile conversione in liquidazione giudiziale in presenza di atti in
frode ai creditori.
In sintesi, il Pro è strumento autenticamente nuovo.
L’articolo 88 TUIR non lo cita e quindi, ad oggi, la sopravvenienza da falcidia
non può considerarsi esclusa da tassazione. Salvo rapido adeguamento normativo,
la manovra prevista nel piano dovrà tenere conto degli effetti fiscali
“negativi”.
Fonte: sole24ore 22/09/2022
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