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Piano del consumatore inefficace contro i decreti ingiuntivi

L’omologazione giudiziale del piano del consumatore non ha effetti automatici di stralcio o riduzione del credito, che pertanto può essere ancora oggetto di azioni di accertamento e/o monitorie in pendenza del piano stesso. Il piano, anche se è regolarmente onorato durante la sua esecuzione, è quindi uno schermo parziale che preclude al creditore solo azioni esecutive o cautelari, ma non la “cristallizzazione” delle sue ragioni.

Nel caso di specie, la Banca aveva fatto decreto ingiuntivo contro un consumatore, il quale lo aveva opposto argomentando che lo stesso era infattibile alla luce dell’intervenuto piano del consumatore.

Di avviso completamente diverso è stato però il giudice del tribunale di Como, secondo cui l’opposizione al decreto ingiuntivo è «manifestamente infondata». L’articolo 12 ter, comma 1, della legge 3/2012 stabilisce infatti che «dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano», formula che secondo il tribunale invece «non vieta l’esercizio di azioni di accertamento e condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l’azione monitoria intrapresa» dalla banca contro il consumatore.

Il Tribunale comasco ha quindi escluso che, una volta omologato il piano del consumatore, «il creditore avente titolo o causa anteriore perda interessa ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito», indipendentemente dal comportamento del debitore in corso di piano. Piano del consumatore che può essere revocato o cessare di diritto, o previa dichiarazione del Tribunale competente, «fermo restando che il titolo non potrà essere forzosamente eseguito finché il piano rimane efficace».

Fonte: Italia Oggi 18/03/2022

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