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Ok al concordato semplificato anche con parere “parziale” dell’esperto

Il primo Tribunale a pronunciarsi sul concordato semplificato è quello di Ivrea e pone l’accento sulla necessità di evidenziare in modo chiaro le azioni di massa nella proposta di concordato semplificato.

Ma facciamo un passo indietro: nel 2021 è stata introdotta una procedura concorsuale minore, senza voto né percentuale minima, accessibile solo se l’esperto attesta che le trattative si sono concluse secondo correttezza e buona fede.

Nel caso in questione il Tribunale di Ivrea doveva  vagliare la ritualità di una proposta di concordato semplificato con prededuzione e privilegio al valore nominale, e ai chirografari un pagamento di poco superiore a 1%, mediante la vendita un ramo d’azienda promesso da un terzo che già la conduceva in affitto, con la liquidazione di crediti e assets non strategici.

Il Tribunale ha emesso il decreto di apertura ma ha chiesto al debitore chiarimenti sulle azioni di responsabilità e sulle revocatorie che devono essere rese note al ceto creditorio già durante le trattative perché ricorra la necessaria buona fede.

Diversamente, argomenta il Tribunale, i creditori non possono valutare compiutamente la proposta della composizione negoziata rispetto alla soluzione fallimentare che contempla invece le azioni di massa: pertanto, in questa ipotesi le trattative non si possono considerare condotte con correttezza.

La pronuncia, tuttavia, non pare escludere l’omologa per effetto della mancata indicazione delle possibili iniziative fallimentari nel parere dell’esperto. Se così fosse stato, il Tribunale avrebbe potuto rigettare il ricorso e omettere la fissazione dell’udienza di omologa motivando che esso si discostava dal modello legislativo, poiché non vagliava revocatorie e azioni di responsabilità, mentre invece ha preferito assegnare un termine all’esperto per la regolarizzazione.

Ne consegue che la procedura può essere aperta anche con il parere non compiutamente elaborato, ma i creditori possono opporsi all’omologa eccependo la mancanza di buona fede nella fase delle trattative.

 

Fonte: sole24ore 02/07/2022

 

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