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La rinuncia al concordato fa “resuscitare” le ipoteche

È opponibile al successivo fallimento l’ipoteca iscritta nei novanta giorni precedenti il deposito di domanda prenotativa di concordato, che sia stata poi rinunciata prima del deposito del piano. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, in base al quale il privilegio del creditore che ha iscritto ipoteca giudiziale nel periodo protetto ante prenotazione resiste nel fallimento che segue il concordato se il debitore ha rinunciato alla procedura minore.

La questione posta alla Corte è se l’inefficacia rispetto ai creditori antecedenti delle ipoteche giudiziali inscritte nei novanta giorni precedenti l’iscrizione della domanda “prenotativa” regga anche nel caso in cui il debitore rinunci alla domanda, con conseguente estinzione della procedura ancor prima del suo inizio, ed intervenga il fallimento entro un ragionevole lasso di tempo.

Il caso esaminato riguardava una banca che aveva ottenuto l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul patrimonio immobiliare del debitore il quale, prima dello scadere dei novanta giorni, aveva depositato domanda di concordato con riserva, rendendo il privilegio acquisito dalla banca inopponibile ai creditori preesistenti (articolo 168, comma terzo, della legge fallimentare). Il debitore non aveva però poi depositato il ricorso con piano e proposta ma aveva rinunciato alla domanda, con conseguente provvedimento del tribunale di estinzione della procedura e ritorno “in bonis” della società. Circa nove mesi dopo la società debitrice era fallita, e la banca si era opposta allo stato passivo, a cui veniva ammessa in chirografo. Il tribunale aveva respinto l’opposizione sul presupposto della consecuzione delle procedure, e la banca ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso della banca, sulla base del fatto che la procedura concordataria non aveva avuto neppure inizio a seguito di rinuncia per iniziativa del debitore. In questo caso la regola della inopponibilità delle ipoteche iscritte nei novanta giorni precedenti la prenotazione, posta a tutela del debitore e della possibilità di predisporre piano e proposta in un percorso protetto, non opera quando a distanza ragionevole di tempo segua il fallimento.

Fonte: sole24ore 17/05/2021

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