La rinuncia al concordato fa “resuscitare” le ipoteche
È
opponibile al successivo fallimento l’ipoteca iscritta nei novanta giorni
precedenti il deposito di domanda prenotativa di concordato, che sia stata poi
rinunciata prima del deposito del piano. È questo il principio sancito dalla
Corte di Cassazione, in base al quale il privilegio del creditore che ha
iscritto ipoteca giudiziale nel periodo protetto ante prenotazione resiste nel
fallimento che segue il concordato se il debitore ha rinunciato alla procedura
minore.
La
questione posta alla Corte è se l’inefficacia rispetto ai creditori antecedenti
delle ipoteche giudiziali inscritte nei novanta giorni precedenti l’iscrizione
della domanda “prenotativa” regga anche nel caso in cui il debitore rinunci
alla domanda, con conseguente estinzione della procedura ancor prima del suo
inizio, ed intervenga il fallimento entro un ragionevole lasso di tempo.
Il caso
esaminato riguardava una banca che aveva ottenuto l’iscrizione di ipoteca
giudiziale sul patrimonio immobiliare del debitore il quale, prima dello
scadere dei novanta giorni, aveva depositato domanda di concordato con riserva,
rendendo il privilegio acquisito dalla banca inopponibile ai creditori
preesistenti (articolo 168, comma terzo, della legge fallimentare). Il debitore
non aveva però poi depositato il ricorso con piano e proposta ma aveva
rinunciato alla domanda, con conseguente provvedimento del tribunale di
estinzione della procedura e ritorno “in bonis” della società. Circa nove mesi
dopo la società debitrice era fallita, e la banca si era opposta allo stato
passivo, a cui veniva ammessa in chirografo. Il tribunale aveva respinto
l’opposizione sul presupposto della consecuzione delle procedure, e la banca ha
quindi proposto ricorso per Cassazione.
La
Cassazione ha accolto il ricorso della banca, sulla base del fatto che la
procedura concordataria non aveva avuto neppure inizio a seguito di rinuncia
per iniziativa del debitore. In questo caso la regola della inopponibilità
delle ipoteche iscritte nei novanta giorni precedenti la prenotazione, posta a
tutela del debitore e della possibilità di predisporre piano e proposta in un
percorso protetto, non opera quando a distanza ragionevole di tempo segua il
fallimento.
Fonte: sole24ore
17/05/2021
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