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La nuova composizione negoziata: ecco tutte le novità

Le modifiche alla composizione negoziata entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency che modifica il Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019).

Il decreto inserisce modifiche e cambia stabilmente l’approccio alla gestione precoce della crisi sostituendo il sistema delle allerte con la composizione negoziata.

Ecco le principali novità.

RUOLO DELL’ESPERTO

Viene potenziato, con la possibilità di richiedere al debitore ed ai creditori ogni integrazione che riterrà necessaria o solo utile, anche ai fini della coerenza rispetto alla soluzione ipotizzata

ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE

La Camera di commercio competente potrà richiedere al debitore l’integrazione della documentazione presentata, concedendo un termine fino a trenta giorni.

PIANI DI RISANAMENTO

La documentazione da allegare all’istanza di ammissione alla composizione negoziata dovrà contenere oltre alla relazione sull’attività esercitata, al piano finanziario a sei mesi e alle iniziative da adottare anche la bozza del piano di risanamento redatto in base alla lista di controllo a cui già oggi fa riferimento il Codice della Crisi

CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Al termine della composizione negoziata l’esperto sarà tenuto ad inserire nella piattaforma la propria relazione conclusiva e a comunicarla all’imprenditore ed al tribunale che dovrà dichiarare la cessazione degli effetti delle misure protettive. A questi oneri si aggiungerà quello di comunicare la conclusione della procedura al segretario della camera di commercio affinchè proceda con l’archiviazione dell’istanza

MISURE PROTETTIVE LIMITATE

La domanda di accesso alle misure protettive potrà essere limitata ad alcune iniziative intraprese dai creditori o ad alcune categorie di creditori, con il fine di trovare l’equilibrio tra le esigenze di mantenimento della funzionalità del patrimonio aziendale ed i diritti dei terzi. Confermata invece l’esclusione dalle misure protettive dei crediti dei lavoratori dipendenti

INAIL

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sarà incluso tra i creditori pubblici qualificati che devono segnalare al debitore il superamento di determinate soglie di debito. La soglia INAIL è un debito superiore a 5mila euro scaduto da oltre 90 giorni. La segnalazione dovrà essere trasmessa al debitore entro 60 giorni

CENTRO DI INTERESSI ALL’ESTERO

Nel procedimento per la conferma delle misure protettive il tribunale potrà assumere nuove informazioni dai creditori inclusi nell’elenco allegato al ricorso, e deciderà anche sulla base delle misure già concesse. Dalla proroga saranno esclusi i debitori che abbiamo trasferito all’estero il centro degli interessi principali (Comi) nei tre mesi anteriori alla presentazione dell’istanza

RICAPITALIZZAZIONE

Sarà confermata la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento durante la composizione negoziata, che cesserà però con il provvedimento di inefficacia o revoca delle misure protettive. L’obiettivo è al fine di correlare più rigorosamente la deroga al tentativo di ristrutturazione

INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO

La richiesta di iscrizione all’elenco degli esperti per la conduzione della negoziazione con i creditori dovrà essere corredata anche di una scheda sintetica contenente informazioni utili a rendere più accurata l’individuazione del profilo adeguato dell’esperto che deve essere nominato dalla commissione istituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di Regione

Fonte: sole24ore 09/05/2022

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