IMU maturata durante il fallimento: a pagarla è l’assuntore
La
Corte di Cassazione, con sentenza 21126/2022, conferma che l’assuntore del
concordato fallimentare deve corrispondere l’ICI/IMU maturata in pendenza di
fallimento.
La
normativa prevede infatti che per gli immobili compresi nel fallimento l’imposta
sia dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale e vada
versata entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili.
La
Corte ricorda poi che nell’ipotesi di chiusura del fallimento, senza che vi sia
stata la vendita dell’immobile, e con il ritorno in bonis del fallito,
l’imposta maturata durante il periodo fallimentare è posta a carico di
quest’ultimo, ma senza gli interessi.
Nel
caso di concordato fallimentare, invece, l’imposta è a carico dell’assuntore
del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese
di procedura, perché tra queste, ex articolo 111 della legge fallimentare,
rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti «così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione
delle procedure concorsuali».
E l’ICI/IMU
maturata nella procedura rientra in questa casistica perché è sorta in
occasione e in funzione della procedura concorsuale, anche se non è qualificata
strettamente come credito prededucibile.
Fonte: sole24ore 11/07/2022
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