Blog

Vedi tutti gli articoli

IMU maturata durante il fallimento: a pagarla è l’assuntore

La Corte di Cassazione, con sentenza 21126/2022, conferma che l’assuntore del concordato fallimentare deve corrispondere l’ICI/IMU maturata in pendenza di fallimento.

 

La normativa prevede infatti che per gli immobili compresi nel fallimento l’imposta sia dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale e vada versata entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

 

La Corte ricorda poi che nell’ipotesi di chiusura del fallimento, senza che vi sia stata la vendita dell’immobile, e con il ritorno in bonis del fallito, l’imposta maturata durante il periodo fallimentare è posta a carico di quest’ultimo, ma senza gli interessi.

 

Nel caso di concordato fallimentare, invece, l’imposta è a carico dell’assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ex articolo 111 della legge fallimentare, rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali».

 

E l’ICI/IMU maturata nella procedura rientra in questa casistica perché è sorta in occasione e in funzione della procedura concorsuale, anche se non è qualificata strettamente come credito prededucibile.

 

Fonte:  sole24ore  11/07/2022

Per ulteriori approfondimenti visitare la sezione “focus tecnici” del nostro blog o seguite la nostra pagina Linkedin di studio

Vedi tutti gli articoli