Implementare efficaci misure protettive tramite composizione negoziata
La
giurisprudenza e i vari tribunali cominciano a dare indicazioni pratiche su
come comportarsi qualora un’azienda abbia la necessità di richiedere le misure
protettive per effettuare il proprio processo di risanamento senza elementi di “disturbo”.
Ricordiamo che
le misure protettive consistono nel divieto per i creditori di acquisire titoli
di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul suo patrimonio.
La finalità è
consentire all’imprenditore di negoziare con i creditori una soluzione, al
riparo degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle loro pur legittime
iniziative individuali. L’efficacia della protezione dipende dalla conferma del
tribunale, cui il debitore deve ricorrere contestualmente alla pubblicazione
dell’istanza di ammissione alla composizione e dell’accettazione dell’esperto.
Una delle prime
sentenze ha subito chiarito che in carenza dell’accettazione dell’esperto al
tribunale non può essere richiesto di confermare misure in realtà mai
intervenute.
Più possibilista
invece l’orientamento relativo alla carenza documentale. Se la pubblicazione
dell’istanza di accesso alla composizione è stata consentita anche in assenza
di alcuni dei documenti previsti dalla norma (tra gli altri una situazione
patrimoniale aggiornata, il piano finanziario a sei mesi e la relazione sulle
misure industriali da adottare), deve esserne consentita al giudice e
all’esperto la consultazione funzionale alla decisione, cosicché sarebbe
esercitabile il potere-dovere di integrazione.
Non impedisce la
conferma nemmeno il mancato reale avvio delle trattative con i creditori,
comprensibile in una fase così iniziale della composizione, purché l’esperto
confermi che, anche in assenza di un piano compiuto, il risanamento appaia
ragionevolmente perseguibile alla luce del test pratico, che le situazioni
contabili siano corrette ed affidabili, e che l’assetto amministrativo della
società sia adeguato.
Per quanto, invece,
riguarda l’ampiezza delle misure protettive, è curioso notare come la
giurisprudenza interpreti la protezione in maniera “selettiva”, che opera solo
nei confronti di chi si è già attivato con iniziative individuali la cui
prosecuzione può compromettere la continuità e la soluzione della crisi, o il
rispetto della gerarchia delle prelazioni. Tutti gli altri possono quindi
instaurare azioni esecutive individuali nel corso dello svolgimento della
composizione negoziata. In altre parole, le misure protettive bloccano
solamente i creditori che si sono manifestati aggressivi, e non gli altri.
E’ bene infine
prestare attenzione ad un aspetto: le misure protettive determinano la sola
sospensione, e non l’inefficacia, delle procedure esecutive già instaurate, non
consentendo quindi la liberazione delle somme già colpite da pignoramento, che
rimangono indisponibili per il debitore, sino all’esito della composizione.
E’ dunque
suggeribile che l’imprenditore svolga una costante verifica dei procedimenti
monitori introdotti dai creditori non inibiti dalle misure protettive, con lo
scopo di richiederne progressivamente l’inclusione, prima che tali
provvedimenti cautelari si consolidino rendendo indisponibili le somme colpite,
aggravando il (già non facile) problema della copertura finanziaria.
Fonte: sole24ore
21/02/2022
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