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Implementare efficaci misure protettive tramite composizione negoziata

La giurisprudenza e i vari tribunali cominciano a dare indicazioni pratiche su come comportarsi qualora un’azienda abbia la necessità di richiedere le misure protettive per effettuare il proprio processo di risanamento senza elementi di “disturbo”.

Ricordiamo che le misure protettive consistono nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio.

La finalità è consentire all’imprenditore di negoziare con i creditori una soluzione, al riparo degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle loro pur legittime iniziative individuali. L’efficacia della protezione dipende dalla conferma del tribunale, cui il debitore deve ricorrere contestualmente alla pubblicazione dell’istanza di ammissione alla composizione e dell’accettazione dell’esperto.

Una delle prime sentenze ha subito chiarito che in carenza dell’accettazione dell’esperto al tribunale non può essere richiesto di confermare misure in realtà mai intervenute.

Più possibilista invece l’orientamento relativo alla carenza documentale. Se la pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione è stata consentita anche in assenza di alcuni dei documenti previsti dalla norma (tra gli altri una situazione patrimoniale aggiornata, il piano finanziario a sei mesi e la relazione sulle misure industriali da adottare), deve esserne consentita al giudice e all’esperto la consultazione funzionale alla decisione, cosicché sarebbe esercitabile il potere-dovere di integrazione.

Non impedisce la conferma nemmeno il mancato reale avvio delle trattative con i creditori, comprensibile in una fase così iniziale della composizione, purché l’esperto confermi che, anche in assenza di un piano compiuto, il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile alla luce del test pratico, che le situazioni contabili siano corrette ed affidabili, e che l’assetto amministrativo della società sia adeguato.

Per quanto, invece, riguarda l’ampiezza delle misure protettive, è curioso notare come la giurisprudenza interpreti la protezione in maniera “selettiva”, che opera solo nei confronti di chi si è già attivato con iniziative individuali la cui prosecuzione può compromettere la continuità e la soluzione della crisi, o il rispetto della gerarchia delle prelazioni. Tutti gli altri possono quindi instaurare azioni esecutive individuali nel corso dello svolgimento della composizione negoziata. In altre parole, le misure protettive bloccano solamente i creditori che si sono manifestati aggressivi, e non gli altri.

E’ bene infine prestare attenzione ad un aspetto: le misure protettive determinano la sola sospensione, e non l’inefficacia, delle procedure esecutive già instaurate, non consentendo quindi la liberazione delle somme già colpite da pignoramento, che rimangono indisponibili per il debitore, sino all’esito della composizione.

E’ dunque suggeribile che l’imprenditore svolga una costante verifica dei procedimenti monitori introdotti dai creditori non inibiti dalle misure protettive, con lo scopo di richiederne progressivamente l’inclusione, prima che tali provvedimenti cautelari si consolidino rendendo indisponibili le somme colpite, aggravando il (già non facile) problema della copertura finanziaria.

Fonte: sole24ore 21/02/2022

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