Il cram down fiscale nel concordato in continuità
Con
l’articolo 88 del Codice della crisi la disciplina della transazione fiscale
nell’ambito del concordato preventivo si arricchisce di alcune disposizioni.
Tale
articolo tuttavia risulta formulato in maniera poco chiara, piuttosto ambigua,
sicchè non si capisce in maniera inequivocabile se l’applicazione della
transazione fiscale sia pacifica in qualunque tipo di concordato (anche quelli
in continuità).
Facendo
una riflessione sulla ratio legis e sui motivi effettivi per cui il legislatore
ha ritenuto di dover introdurre il cram down fiscale, sembrerebbe più logico
ritenere che tale istituto sia applicabile anche al concordato in continuità.
Ne discende che nel concordato in continuità:
– in
assenza del voto favorevole di tutte le classi, il tribunale omologa comunque
il concordato se è approvato dalla maggioranza delle classi, nonostante il
dissenso del Fisco, senza dover dar corso al cram down fiscale;
– in
assenza del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi a causa del
dissenso del Fisco, il tribunale omologa forzosamente la proposta
concordataria, se ricorrono le condizioni previste ai fini del cram down
fiscale.
Fonte: sole24ore 16/06/2022
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