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Il cram down fiscale nel concordato in continuità

Con l’articolo 88 del Codice della crisi la disciplina della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo si arricchisce di alcune disposizioni.

Tale articolo tuttavia risulta formulato in maniera poco chiara, piuttosto ambigua, sicchè non si capisce in maniera inequivocabile se l’applicazione della transazione fiscale sia pacifica in qualunque tipo di concordato (anche quelli in continuità).

Facendo una riflessione sulla ratio legis e sui motivi effettivi per cui il legislatore ha ritenuto di dover introdurre il cram down fiscale, sembrerebbe più logico ritenere che tale istituto sia applicabile anche al concordato in continuità. Ne discende che nel concordato in continuità:

–              in assenza del voto favorevole di tutte le classi, il tribunale omologa comunque il concordato se è approvato dalla maggioranza delle classi, nonostante il dissenso del Fisco, senza dover dar corso al cram down fiscale;

–              in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi a causa del dissenso del Fisco, il tribunale omologa forzosamente la proposta concordataria, se ricorrono le condizioni previste ai fini del cram down fiscale.

Fonte: sole24ore 16/06/2022

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