Grandi imprese in crisi: “restructuring” meno costoso
Non c’è bisogno
di fare nomi perché sono già sufficientemente noti alle cronache … Ma quante
volte le grandi imprese in crisi, anziché essere risanate, sono state gravate
con una serie di costi notevoli, senza che vi fosse una sostenibile continuità
aziendale né salvaguardia dei posti di lavoro ? Troppe. E per tale motivo è
arrivato in «Gazzetta», a nove mesi dalle firme dei ministri Giorgetti e
Franco, il decreto del Mise, di concerto con il Mef, che ridetermina gli
emolumenti da corrispondere ai commissari giudiziali, ai commissari
straordinari ed ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Compensi calmierati,
limiti al rastrellamento di consulenze, disciplina più rigida degli acconti. Un
intervento chiaramente indirizzato a limitare i costi delle procedure, a volte
oggetto di indagini da parte della magistratura, spesso lievitati senza alcun
beneficio.
E così i
compensi da corrispondere sono legati al volume dei ricavi e il 10% del
compenso complessivo è erogato dopo avere verificato il raggiungimento di una
serie di obiettivi, con particolare riferimento all’adempimento, sotto il
profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e
comunicazioni obbligatorie; all’adeguato soddisfacimento dei creditori, con
particolare riferimento ai chirografari; all’adozione di iniziative per
conservare i livelli occupazionali. Limate poi anche le aliquote legate al
passivo, in percentuale diversa a seconda della sua consistenza.
Si introduce un
argine al dilagare delle consulenze, tradizionale perverso moltiplicatore dei
costi. Il meccanismo studiato prevede il taglio del compenso dei commissari in
caso di spese per consulenze e incarichi superiori al 5% dell’attivo
realizzato. Con una serie di scaglioni che al peso dello scostamento fanno
aumentare la dimensione del taglio, partendo da una riduzione del 5% quando lo
sforamento rispetto all’attivo è tra il 5 e il 10 per cento. Sono comunque
escluse dal conteggio dei costi sostenuti per consulenze e incarichi le
parcelle ai legali corrisposte per la rappresentanza in giudizio degli
interessi della procedura.
Nel corso della
procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario acconti sul
compenso, al termine della fase di esercizio di impresa, ma solo una volta
trascorsi almeno due anni dal conferimento dell’incarico. Successivamente,
possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a 36 mesi. In ogni
caso, l’ammontare degli acconti sul compenso non può superare il 50% delle
somme maturate.
L’intervento
riguarda poi anche i componenti del comitato di sorveglianza, prevedendo un
compenso unico per gruppo d’imprese e rivedendo la determinazione dei compensi
per la fase liquidatoria e per quella relativa al complessivo esercizio
d’impresa.
Fonte: sole24ore
08/03/2022
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