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Grandi imprese in crisi:  “restructuring” meno costoso

Non c’è bisogno di fare nomi perché sono già sufficientemente noti alle cronache … Ma quante volte le grandi imprese in crisi, anziché essere risanate, sono state gravate con una serie di costi notevoli, senza che vi fosse una sostenibile continuità aziendale né salvaguardia dei posti di lavoro ? Troppe. E per tale motivo è arrivato in «Gazzetta», a nove mesi dalle firme dei ministri Giorgetti e Franco, il decreto del Mise, di concerto con il Mef, che ridetermina gli emolumenti da corrispondere ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Compensi calmierati, limiti al rastrellamento di consulenze, disciplina più rigida degli acconti. Un intervento chiaramente indirizzato a limitare i costi delle procedure, a volte oggetto di indagini da parte della magistratura, spesso lievitati senza alcun beneficio.

E così i compensi da corrispondere sono legati al volume dei ricavi e il 10% del compenso complessivo è erogato dopo avere verificato il raggiungimento di una serie di obiettivi, con particolare riferimento all’adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; all’adeguato soddisfacimento dei creditori, con particolare riferimento ai chirografari; all’adozione di iniziative per conservare i livelli occupazionali. Limate poi anche le aliquote legate al passivo, in percentuale diversa a seconda della sua consistenza.

Si introduce un argine al dilagare delle consulenze, tradizionale perverso moltiplicatore dei costi. Il meccanismo studiato prevede il taglio del compenso dei commissari in caso di spese per consulenze e incarichi superiori al 5% dell’attivo realizzato. Con una serie di scaglioni che al peso dello scostamento fanno aumentare la dimensione del taglio, partendo da una riduzione del 5% quando lo sforamento rispetto all’attivo è tra il 5 e il 10 per cento. Sono comunque escluse dal conteggio dei costi sostenuti per consulenze e incarichi le parcelle ai legali corrisposte per la rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura.

Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa, ma solo una volta trascorsi almeno due anni dal conferimento dell’incarico. Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a 36 mesi. In ogni caso, l’ammontare degli acconti sul compenso non può superare il 50% delle somme maturate.

L’intervento riguarda poi anche i componenti del comitato di sorveglianza, prevedendo un compenso unico per gruppo d’imprese e rivedendo la determinazione dei compensi per la fase liquidatoria e per quella relativa al complessivo esercizio d’impresa.

Fonte: sole24ore 08/03/2022

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