Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
La disciplina di
cui all’articolo 182-bis sull’accordo di ristrutturazione dei debiti si applica
al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non
aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto
dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. È necessario però
che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati
dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui
suoi effetti. L’accordo, inoltre, deve prevedere la prosecuzione dell’attività
d’impresa in via diretta o indiretta. Mentre i crediti dei creditori aderenti
devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria,
fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più
di una categoria. Inoltre, i creditori della medesima categoria non aderenti
(cui vengono estesi gli effetti dell’accordo) devono risultare soddisfatti in
base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto all’alternativa
liquidatoria.
Fonte: sole24ore 09 Ottobre 2021
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