Blog

Vedi tutti gli articoli

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

La disciplina di cui all’articolo 182-bis sull’accordo di ristrutturazione dei debiti si applica al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. È necessario però che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti. L’accordo, inoltre, deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta. Mentre i crediti dei creditori aderenti devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. Inoltre, i creditori della medesima categoria non aderenti (cui vengono estesi gli effetti dell’accordo) devono risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fonte: sole24ore 09 Ottobre 2021

Segui Studio Passantino su Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornato!

Vedi tutti gli articoli