Finanziamenti Mediocredito Centrale: ecco come stralciarli
Finalmente
anche i prestiti garantiti delle PMI entrano negli accordi transattivi.
Infatti, nella composizione negoziata della crisi è
ora consentita la formulazione di proposte di accordi transattivi con il
gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito centrale). Si tratta di
una chance importante poiché durante la pandemia c’è stato un massiccio ricorso
a questo tipo di finanziamenti. Con la circolare 8/2022, Mediocredito centrale
(MCC) ha fornito le istruzioni alle banche e agli intermediari finanziari sulla
gestione delle trattative volte alla definizione transattiva del quantum dovuto
dal debitore in difficoltà. L’accordo permette lo stralcio di una parte del
debito, in cambio del pagamento della parte residua.
Dal 14 ottobre 2022 è possibile presentare proposte di
accordo transattivo anche nell’ambito della composizione negoziata.
Le imprese che hanno concrete prospettive di
risanamento e che accedono alla composizione negoziata possono quindi formulare
proposte di accordi transattivi anche con MCC funzionali al buon esito della
ristrutturazione. Quest’ultima, infatti, spesso è subordinata all’adesione del
ceto bancario, dalla quale a sua volta dipende l’accoglimento della proposta da
parte di Mediocredito.
Le
condizioni
Le proposte di accordo transattivo devono essere:
–
valutate positivamente dalle banche;
–
presentate tramite specifico portale ed utilizzando
apposito modulo;
–
presentate entro i termini previsti per la richiesta
di escussione della garanzia;
–
prevedere un pagamento di almeno il 15% del debito
complessivo;
–
presentate prima della data di perfezionamento
dell’accordo
I contenuti
Le proposte devono contenere:
–
l’importo totale del credito;
–
l’importo proposto a saldo e stralcio con le modalità
di pagamento;
–
la perdita a carico della banca;
–
la perdita a carico di MCC;
–
la situazione patrimoniale, economia e finanziaria ;
–
eventuali altre esposizioni debitorie;
–
valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca
a valutare positivamente la proposta.
Il
risanamento
In caso di risanamento, le proposte devono contenere
anche:
–
proposta, piano e accordo nell’ambito dello strumento
di risanamento prescelto;
–
relazione di fattibilità redatta dal professionista
indipendente (c.d. attestatore);
–
l’adesione del ceto creditorio;
–
la data, anche presunta, di pubblicazione del piano e
dell’accordo nel Registro imprese.
La
procedura
MCC esamina le proposte e sottopone gli esiti
istruttori al Consiglio di gestione entro 30 giorni dalla ricezione delle
stesse ed entro 10 giorni comunica la delibera alla banca. La banca comunica a
MCC, entro 3 mesi dalla ricezione della proposta, l’avvenuto o mancato
perfezionamento dell’accordo. In caso di delibera positiva, entro 6 mesi dal
perfezionamento, la banca invia la richiesta di escussione della garanzia.
Un esempio
pratico
Se la banca vanta un credito chirografario di 100
assistito dalla garanzia di MCC nella misura dell’80%, la proposta transattiva
potrebbe prevedere le seguenti condizioni:
–
pagamento del 20% per i creditori finanziari garantiti
MCC;
–
escussione della garanzia da parte delle banche per la
differenza tra l’importo garantito e quello transattivo proposto dalla società;
–
adesione all’accordo da parte di MCC con rinuncia alla
surroga per la suddetta differenza.
Sulla base di tale proposta, le banche ricevono un
pagamento pari a 20 da parte del debitore con diritto di escutere la garanzia
per 60, ottenendo una soddisfazione complessiva pari ad 80. MCC, invece,
subisce una perdita di 60 a seguito di tale escussione.
Affinché le banche e MCC possano valutare
positivamente l’accordo occorre che la proposta del debitore risulti più
conveniente rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale
(ex fallimento).
Fonte: sole24ore 28/11/2022
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