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Finanziamenti Mediocredito Centrale: ecco come stralciarli

Finalmente anche i prestiti garantiti delle PMI entrano negli accordi transattivi.

Infatti, nella composizione negoziata della crisi è ora consentita la formulazione di proposte di accordi transattivi con il gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito centrale). Si tratta di una chance importante poiché durante la pandemia c’è stato un massiccio ricorso a questo tipo di finanziamenti. Con la circolare 8/2022, Mediocredito centrale (MCC) ha fornito le istruzioni alle banche e agli intermediari finanziari sulla gestione delle trattative volte alla definizione transattiva del quantum dovuto dal debitore in difficoltà. L’accordo permette lo stralcio di una parte del debito, in cambio del pagamento della parte residua.

Dal 14 ottobre 2022 è possibile presentare proposte di accordo transattivo anche nell’ambito della composizione negoziata.

Le imprese che hanno concrete prospettive di risanamento e che accedono alla composizione negoziata possono quindi formulare proposte di accordi transattivi anche con MCC funzionali al buon esito della ristrutturazione. Quest’ultima, infatti, spesso è subordinata all’adesione del ceto bancario, dalla quale a sua volta dipende l’accoglimento della proposta da parte di Mediocredito.

 

Le condizioni

Le proposte di accordo transattivo devono essere:

          valutate positivamente dalle banche;

          presentate tramite specifico portale ed utilizzando apposito modulo;

          presentate entro i termini previsti per la richiesta di escussione della garanzia;

          prevedere un pagamento di almeno il 15% del debito complessivo;

          presentate prima della data di perfezionamento dell’accordo

 

I contenuti

 

Le proposte devono contenere:

          l’importo totale del credito;

          l’importo proposto a saldo e stralcio con le modalità di pagamento;

          la perdita a carico della banca;

          la perdita a carico di MCC;

          la situazione patrimoniale, economia e finanziaria ;

          eventuali altre esposizioni debitorie;

          valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca a valutare positivamente la proposta.

 

Il risanamento

In caso di risanamento, le proposte devono contenere anche:

          proposta, piano e accordo nell’ambito dello strumento di risanamento prescelto;

          relazione di fattibilità redatta dal professionista indipendente (c.d. attestatore);

          l’adesione del ceto creditorio;

          la data, anche presunta, di pubblicazione del piano e dell’accordo nel Registro imprese.

 

La procedura

MCC esamina le proposte e sottopone gli esiti istruttori al Consiglio di gestione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse ed entro 10 giorni comunica la delibera alla banca. La banca comunica a MCC, entro 3 mesi dalla ricezione della proposta, l’avvenuto o mancato perfezionamento dell’accordo. In caso di delibera positiva, entro 6 mesi dal perfezionamento, la banca invia la richiesta di escussione della garanzia.

 

Un esempio pratico

Se la banca vanta un credito chirografario di 100 assistito dalla garanzia di MCC nella misura dell’80%, la proposta transattiva potrebbe prevedere le seguenti condizioni:

          pagamento del 20% per i creditori finanziari garantiti MCC;

          escussione della garanzia da parte delle banche per la differenza tra l’importo garantito e quello transattivo proposto dalla società;

          adesione all’accordo da parte di MCC con rinuncia alla surroga per la suddetta differenza.

Sulla base di tale proposta, le banche ricevono un pagamento pari a 20 da parte del debitore con diritto di escutere la garanzia per 60, ottenendo una soddisfazione complessiva pari ad 80. MCC, invece, subisce una perdita di 60 a seguito di tale escussione.

Affinché le banche e MCC possano valutare positivamente l’accordo occorre che la proposta del debitore risulti più conveniente rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale (ex fallimento).

 

Fonte: sole24ore 28/11/2022

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